Circolazione stradale e diritto penale

Lo “stato di ebbrezza” di cui parla l’art. 186 C.d.S., a differenza dalla “manifesta ubriachezza” di cui all’art. 688 c.p. che rappresenta un’ipotesi più grave, si riferisce ad uno stato più moderato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche che può essere accertato anche solo tramite un ordinario controllo sanitario.

La guida in stato di ebbrezza: il reato contravvenzionale previsto dall’art. 186 del Codice della Strada.

La definizione di “stato d’ebbrezza” e la differenza con l’“ubriachezza”.

Lo “stato di ebbrezza” di cui parla l’art. 186 C.d.S., a differenza dalla “manifesta ubriachezza” di cui all’art. 688 c.p. che rappresenta un’ipotesi più grave, si riferisce ad uno stato più moderato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche che può essere accertato anche solo tramite un ordinario controllo sanitario.

Per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. (“Guida sotto l’influenza dell’alcool”) è sufficiente che l’ingestione di sostanze alcoliche abbia fatto venire meno nel conducente la prontezza di riflessi e la capacità di percezione della circolazione stradale.

La normativa:

Il reato.

Trattasi di reato contravvenzionale nel quale il bene giuridico tutelato è rappresentato dalla sicurezza delle persone nella circolazione stradale mentre l’elemento soggettivo psicologico del reato è rappresentato indifferentemente sia dalla colpa che dal dolo.

Si tratta d’un reato comune avente natura di pericolo presunto ed a forma vincolata dove il tentativo non è configurabile.

L’accertamento del reato.

L’accertamento del reato di “guida sotto l’influenza di alcool” può essere compiuto con l’etilometro da parte degli organi di polizia stradale (art. 12 C.d.S.), con l’accertamento medico oppure attraverso esame obiettivo e descrizione analitica dei sintomi.
Secondo la giurisprudenza (Trib. penale Trento, 13.11.2007), lo stato di ebbrezza d’un conducente può essere provato, in mancanza dell’accertamento con etilometro, dalle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori (nella fattispecie il giudice ha affermato la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza sulla base dei dati sintomatici del conducente quali: l’alito fortemente vinoso, gli occhi arrossati e lucidi, l’eloquio sconnesso, gli sbalzi di umore, la difficoltà di deambulazione, circostanze che avevano reso impossibile praticare l’alcoltest).

Il regime sanzionatorio.

La Legge 2.10.2007 n. 160 (“Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”) ha apportato al reato de quo rilevanti e significative modifiche.

Il legislatore, al fine di tutelare in maniera più incisiva ed effettiva la sicurezza delle persone nella circolazione stradale ha infatti rimodulato ed inasprito il trattamento sanzionatorio per questo tipo di reato, prevedendo tre autonome fattispecie incriminatici, alle lettere a), b) e c) dell’art. 186
e legando la gravità dell’illecito penale al grado di tasso alcolemico ed alla portata della condotta penale del soggetto agente.

La prima fattispecie (tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l), contempla solamente la pena dell’ammenda da € 500,00 ad € 2000,00. In questa ipotesi quindi, è sempre ammissibile l’oblazione semplice di cui all’art. 162 c.p. che consiste nel pagamento d’una somma di denaro corrispondente alla terza parte del massimo della pena edittale.
Viceversa, per le altre due fattispecie di cui alle lett. b) e c), il trattamento sanzionatorio è ben più rigoroso tanto che entrambe vengono punite congiuntamente con la pena dell’ammenda e dell’arresto cosicché non si può assolutamente ricorrere all’oblazione.

Per la seconda fattispecie (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, ma inferiore a 1,5 g/l), l’ammenda va da € 800,00 ad € 3.200,00 e l’arresto è fino a tre mesi. Nella terza ed ultima ipotesi (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l),  , l’arresto è fino a sei mesi e l’ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00.
Il comma 2bis dell’art. 186 dispone inoltre il raddoppio delle pene qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.

La competenza giurisdizionale.

Tutte e tre le fattispecie incriminatici appartengono alla competenza del Tribunale in composizione monocratica (art. 33ter c.p.p.).

La guida in stato di ebbrezza ed il lavoro di pubblica utilita‘ (art. 186/9bis codice della strada).

L’ultima novella  in materia (la L. 29.7.2010 n. 120), compiuta mediante l’inserimento del comma 9-bis nell’art. 186 C.d.S. e del comma 8-bis nell’art. 187, prevede la possibilità, per tutti i condannati per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. o per il reato di cui all’art. 187 (guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente), di sostituire le pene classiche dell’arresto e dell’ammenda con la pena del lavoro di pubblica utilità (L.P.U.) ex art. 54 D.L.. 274 del 28.8.2000, fatti salvi:

1. La ricorrenza dell’aggravante di cui al comma 2-bis (aver provocato un incidente stradale) e

2. L’aver già prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza.

La sostituzione non è subordinata al consenso e alla richiesta del condannato, ma la sua opposizione è configurata quale condizione ostativa: in caso di silenzio dell’imputato la sostituzione è pertanto astrattamente possibile, anche se appare difficile che il giudice eserciterà il relativo potere discrezionale senza aver ottenuto un previo consenso da parte dell’interessato, atteso che la pena sostitutiva implica, come già si è detto, una sua fattiva collaborazione.

Insomma, sul piano dell’opportunità pratica risulta consigliabile che agli atti del procedimento (per esempio sin dal mandato a difesa iniziale) risulti la espressa adesione del diretto interessato, tanto più se si volesse usufruire della sostituzione già con il decreto penale di condanna (che dovrà essere invece opposto entro i 15 giorni previsti in caso invece contenga la sola sanzione pecuniaria, comprensiva anche della sostituzione della pena detentiva a norma dell’art. 53 legge nr. 689 del 1981).

La durata della sanzione sostitutiva è commisurata alla durata delle pene sostituite, in deroga ai limiti edittali previsti dall’art. 54, comma 2 d.lvo nr. 274 del 2000 (da 10 giorni a 6 mesi) e a tal fine la legge prevede anche autonomi criteri i ragguaglio.

In particolare un giorno di arresto corrisponde ad un giorno di lavoro di p.u. (mentre, a norma dell’art. 58 d.lgs nr. 274 del 2000 un giorno di pena detentiva corrisponde a 3 giorni di lavoro di pubblica utilità), mentre un giorno d lavoro di p.u. viene ragguagliato con € 250,00 di ammenda (mentre l’art. 55, comma 2 d.lgs nr. 274/2000 prevede un criterio di ragguaglio di € 12,00).


Studio Legale Reichel
Avv. Andrea Cominelli