È possibile divorziare in Italia, secondo la legge straniera, senza essere separati?

l divorzio senza la preventiva separazione dei coniugi si può chiedere anche in Italia quando lo prevede la legge del Paese nel quale il matrimonio è stato celebrato e sia provata l’irrimediabile rottura del matrimonio.

Può una coppia di coniugi stranieri, residente in Italia, ma sposata nel suo Paese d’origine, in forza della propria legge nazionale che ammette il divorzio senza precedente separazione, chiedere al tribunale italiano direttamente lo scioglimento del proprio matrimonio?

Sì, risponde la Corte di Appello di Bari (C.A. Bari, sent. n. 8 del 27.9.2013, pres. est. Dott.ssa C. Carone): la domanda di scioglimento del matrimonio formulata senza che vi sia stata una preventiva separazione non è contraria ai principi generali del nostro ordinamento (cioè al cosiddetto “ordine pubblico”)e può, quindi, essere accoltaanche dal giudice italiano.

La motivazione della sentenza

Secondo la Corte, la richiesta di divorzio è ammissibile nei limiti in cui sia provato che lo scioglimento del matrimonio si fondi:

– sulla rottura irreversibile del matrimonio;

– sulla impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.

Tale prova può essere individuata nelle dichiarazioni rese dalle parti nella domanda congiunta di divorzio, che è proprio espressione della volontà comune della coppia di sciogliere il proprio matrimonio.

Ricorda la Corte, richiamando precedenti pronunce in merito (Cass. n. 11045/1991, Cass. n. 6973/1995, Cass. n.10378/2004), che il divorzio può essere pronunciato  dopo che il giudice abbia accertato:

– il rispetto dei diritti di difesa dei coniugi (ad esempio, il fatto che le parti siano state messe in grado di conoscere il contenuto della domanda formulata tramite gli avvocati);

– l’assenza di elementi che dimostrino dolo o collusione delle parti (ad esempio che le parti dichiarino congiuntamente che il matrimonio non è stato consumato, essendo questo un motivo per ottenere il divorzio senza la preventiva separazione).

Una volta accertata la sussistenza di questi requisiti, non vi è motivo di non ammettere la domanda di divorzio.

In conclusione, i cittadini stranieri, residenti in Italia, sposati in un Paese in cui è ammesso il divorzio senza la precedente separazione, possono chiedere lo scioglimento del matrimonio anche al giudice italiano, purché sia provata la volontà comune dei coniugi a divorziare (come nel caso di una domanda congiunta); in tale ipotesi, infatti, il giudice non potrà addurre la contrarietà della domanda ai principi generali dell’ordinamento, nonostante la nostra legge preveda diversamente per i cittadini italiani.


Studio Legale Reichel
Avv. Andrea Cominelli