Il credito documentario: garanzia per i pagamenti nei contratti internazionali?

Esiste una forma di pagamento “sicura” nelle vendite di merci internazionali? La risposta potrebbe essere l’apertura di un credito documentario…

Qual è il maggior problema nei contratti di compravendita internazionale di merci? Avere la garanzia del pagamento. Un problema che angustia gli imprenditori, soprattutto stranieri, i quali, in caso di insolvenza della controparte, paventano lo spettro d’affidare il recupero dei loro crediti ad un sistema inefficiente, lentissimo e scoraggiante come quello “offerto” dalla giustizia civile italiana.

Oggi, però, forse qualcosa è cambiato, con il credito documentario.

Di che si tratta? E’ un’operazione bancaria che soddisfa l’esigenza della garanzia del pagamento per i casi (abituali, nei contratti internazionali, con i contraenti siti in paesi diversi) di pagamento non contestuale alla consegna delle merci.

Come funziona? Il credito documentario, tramite una banca che funge da garante, consente la contestualità delle due prestazioni utilizzando un istituto noto al nostro ordinamento giuridico: il pagamentodel prezzo contro consegna dei documenti che attribuisce il diritto al ritiro della merce. Il tutto.

In breve, lo strumento consiste in un impegno, emesso dalla banca del compratore, a pagare o far pagare da altra banca sita nel paese del venditore, una somma di denaro contro presentazione, da parte del venditore, di determinati documentiche attestino l’avvenuta spedizione della merce: solitamente, la comunicazione al beneficiario dell’avvenuta apertura del credito documentario viene effettuata tramite un’altra banca situata nel paese del beneficiario stesso.

Ma in che modo il beneficiario può utilizzare il credito aperto in suo favore?

La banca che ha emesso il credito può effettuare la propria prestazione o nella piazza del venditore(beneficiario) o nella piazza del compratore(colui che richiede alla propria banca l’emissione del credito).

Nel primo caso, la banca emittente s’avvale di solito di una banca intermediaria, ed il venditore si liberadagli obblighi contrattualmente assunti mediante la consegna dei documenti alla banca intermediaria.

Nel secondo caso, il venditore si libera degli obblighiassunti solo quando i documenti sono pervenuti alla banca emittente, e dunque il rischio della perdita dei documenti durante la spedizione dei medesimi grava sul venditore.


Studio Legale Reichel
Andrea Cominelli