Il fermo amministrativo dell’autovettura

Cosa fare se viene disposto il fermo amministrativo dell’unica vettura posseduta?

“decreto del fare” (Decreto Legge 69/2013 convertito nella Legge 09.08.2013 n. 98) prevede che Equitalia non possa iscrivere il fermo amministrativo sulla vettura qualora il contribuente, entro 30 giorni dal preavviso, riesca a dimostrare che l’auto gli è necessaria all’esercizio dell’attività lavorativa o d’impresa. Vediamo come funziona il fermo e cosa occorre fare.

Secondo il sistema previgente, se dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (90 giorni, nel caso di avviso d’accertamento esecutivo), il contribuente non ha versato le somme contestate, gli viene notificato un preavviso di fermo con cui lo si invita a pagare entro 20 giorni, pena l’iscrizione del fermo.

Nonostante il fermo, il titolare del veicolo può sempre circolarvi, ma non può venderlo. Il fermo s’impugna alla Commissione tributaria se il credito fatto valere dall’Agente della riscossione ha natura fiscale, ovvero davanti al Tribunale ordinario.

Il “decreto del fare” ha invece previsto che, prima dell’esecuzione del fermo, Equitalia notifichi al debitore una comunicazione preventiva che specificherà che se il contribuente non pagherà entro 30 giorni (non più, quindi, 20 giorni), verrà iscritto il fermo nei registri mobiliari senza ulteriori avvisi.

Entro tale termine, tuttavia, il debitore potrà dimostrare che il bene mobile in questione è strumentale all’attività d’impresa o della professione ed evitare, in questo modo, le ganasce fiscali.

La nuova norma, però, non chiarisce come ciò vada fatto. Si può ipotizzare che la dimostrazione possa avvenire con l’esibizione dei libri contabili.

In alternativa a quanto sopra, per ottenere la cancellazione del fermo, il contribuente può chiedere ad Equitalia una rateazione. In tal caso, il corretto pagamento della prima rata comporta la revoca del fermo di beni mobili registrati in precedenza adottato.


Studio Legale Reichel
Avv. Andrea Cominelli