Il trasporto di denaro contante in entrata e in uscita dalla frontiera italiana

Si sente spesso dire che il trasporto di denaro contante, in entrata e in uscita dal territorio nazionale, sia vietato. Non è vero! Esso è, al contrario, consentito: a precise condizioni ed entro stabiliti limiti di legge.

La legge italiana (D. Lgs. n. 195/2008) prevede che chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca trasportando denaro contante di importo pari o superiore a € 10.000 debba dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane. Identico obbligo sussiste per il trasferimento di denaro contante effettuato mediante servizio postale; cambia, in tale caso, soltanto la modalità di dichiarazione.

Ne consegue che il trasporto di somme fino ad € 9.999,99 è libero e, di per sé, legale. Tale limite è stabilito per singola persona al singolo passaggio di confine; il numero di passaggi non è limitato. Ovviamente, presupposto fondamentale ed imprescindibile è la legale provenienza e detenzione del denaro trasportato. Qualunque comportamento sospetto può costituire indizio per l’avvio di indagini da parte delle Autorità.

Nel caso in cui il passaggio alla dogana avvenga con propri familiari, ogni persona fisica (ciascun genitore, figlio maggiorenne, etc..) potrà trasportare – senza obbligo di dichiarazione – denaro contante sino alla soglia massimale prevista. Si considera “personale” il denaro conservato indosso, nelle tasche o nei propri oggetti personali. Naturalmente, resta fermo il rispetto di ogni altra norma relativa alla detenzione del denaro; ad esempio, quella che impone la tracciabilità del trasferimento di contanti pari o superiore a € 1.000 €.

La norma fa riferimento al denaro contante; occorre, quindi, precisare cosa s’intenda con tale espressione. Oltre alle banconote e monete metalliche aventi corso legale, vanno ricompresi ai nostri fini strumenti negoziabili al portatore, traveller`s cheques e assegni firmati ma privi del nome del beneficiario, mentre non sono compresi i trasferimenti di vaglia postali o cambiari, assegni postali, bancari o circolari che rechino l`indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

La violazione del limite non integra di per sé un reato, bensì un illecito amministrativo. Ovviamente, le Autorità hanno facoltà di indagare su eventuali reati commessi a monte, relativi al denaro detenuto e trasferito illecitamente (ad esempio: evasione fiscale, riciclaggio, favoreggiamento, etc..). Il trasportatore, in tal caso, potrebbe risponderne anche a titolo di concorso.

L’accertamento delle violazioni viene effettuato da funzionari dell’Agenzia delle dogane o dai militari della Guardia di Finanza. La previgente sanzione “fino al 40%” è stata di recente sostituita da sanzioni parametrite sull’entità dell’importo eccedente al limite consentito. E precisamente:

  1. Dal 10% al 30% dell’importo trasferito  – o che si tenta di trasferire –  in eccedenza rispetto al limite di € 10.000, se l’eccedenza non è superiore a € 10.000 (“esportazione” fino a € 20.000);
  2. Dal 30% al 50% dell’importo trasferito  – o che si tenta di trasferire –  in eccedenza rispetto al limite di € 10.000, se l’eccedenza è superiore a € 10.000 (“esportazione” oltre € 20.000).

È rimasto invariato l’importo minimo di € 300 della sanzione pecuniaria amministrativa.

Gli importi eccedenti la soglia di legge vengono sequestrati, con preferenza di banconote e monete, nel limite del 30% nel caso 1) e del 50% nel caso 2). Tale denaro garantisce in via prioritaria il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. L’interessato può ottenere la restituzione del denaro sequestrato, depositando pressola Tesoreria provinciale dello Stato una cauzione, o costituendo una fideiussione, in entrambi i casi d’importo pari all’ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.

Purché l’importo eccedente la soglia prevista non superi € 40.000, e il trasgressore non vi abbia già fatto ricorso nei 5 anni precedenti, è ammessa l’oblazione: essa consiste in un pagamento in misura ridotta, e comunque non inferiore ad € 200, pari al 5% della somma eccedente, qualora questa non superi € 10.000, e del 15%, fino a un’eccedenza di € 40.000, che estingue violazione ed illecito, ma non libera le somme dal sequestro, a meno che non avvenga entro 10 giorni dalla contestazione. Per chi non s’avvale dell’oblazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di contestazione, si apre un procedimento amministrativo di contestazione.

Conclusione

I cittadini possono liberamente esportare (o importare) denaro contante, senza onere di dichiarazione, fino all’importo di € 9.999,99, nonché, autosegnalandosi con l’apposita dichiarazione, a partire dall’importo di € 10.000. Tale normativa, sia chiaro, riguarda soltanto l’obbligo di dichiarazione al passaggio della frontiera e presuppone (presumendolo) un legale titolo di provenienza e detenzione – sotto ogni profilo (civile, penale, fiscale) – del denaro trasportato. Nulla vieta, pertanto, che il trasferimento di denaro contante, sia pure legalmente effettuato, possa dare adito a separate indagini per accertamenti in tal senso da parte delle Autorità.


Studio Legale Reichel
Avv. Danilo Giandini