I cittadini cinesi, come tutti gli acquirenti stranieri, hanno la possibilità di acquistare beni e servizi in Italia, rispettando le normative italiane ed europee. Questo include l’acquisto di beni di consumo, immobili, servizi turistici, e altro ancora.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, non ci sono restrizioni particolari per i cittadini cinesi, purché rispettino le normative fiscali e di importazione, come il pagamento dell’IVA e delle eventuali tasse doganali se portano i beni fuori dall’Italia.
Se invece ci si riferisce a questioni di natura legale, commerciale o di investimenti in immobili o partecipazione a società, ci sono procedure specifiche e requisiti specifici (riguardanti anche il visto e il permesso di soggiorno) per i cittadini cinesi che intendono investire o stabilirsi in Italia. Le regole, per i Paesi extracomunitari, sono dettate principalmente dalle c.d. “preleggi” del codice civile italiano, che contengono le c.d. “condizioni di reciprocità”, ossia condizioni da rispettare considerando quel che sarebbe consentito fare ad un cittadino italiano nel Paese di riferimento. Queste condizioni di reciprocità riguardano ogni Paese extracomunitario: un elenco dettagliato viene fornito e aggiornato dal MAE (Ministero degli Affari Esteri).
Secondo interpretazione costante, però, l’accertamento della condizione di reciprocità non va effettuato per i cittadini di quei Paesi con i quali l’Italia ha concluso accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti (Bilateral Investment Treaties, o BITs), come nel caso della Repubblica Popolare Cinese. In tal caso, infatti, il provvedimento di ratifica ed esecuzione dell’accordo assume carattere di lex specialis rispetto alla previsione generale dell’art. 16 delle Preleggi e si ritiene esistente la condizione di reciprocità relativamente alle materie disciplinate.
Lo Studio può fornire assistenza e consulenza adeguata in questa materia.
Avv. Doris Reichel