Acquisto di quote di una S.r.l.: un breve vademecum

Acquisto di quote di una S.r.l.: un breve vademecum

  • Categoria dell'articolo:Diritto Societario
  • Tempo di lettura:4 minuti di lettura
  • Ultima modifica dell'articolo:18.07.2024

Cosa deve sapere chi vuole acquistare quote d’una società?

Nelle società di capitali la quota di partecipazione al capitale sociale, generalmente, è liberamente trasferibile.

Nelle SRL le quote vengono cedute mediante un vero e proprio atto di cessione, sottoscritto dal venditore (il socio uscente – in tutto o in parte) e dall’acquirente (il socio entrante).

Gli Statuti delle SRL possono certamente prevedere clausole che sottopongono a limiti o condizioni i trasferimenti delle quote sociali (art. 2469 codice civile): le più note e utilizzate sono le cosiddette clausole di prelazione, che riconoscono ai soci che restano in società un diritto di prelazione sull’acquisto delle quote da cedere, per evitare l’ingresso in società di soci sgraditi.

A seguito della riforma del diritto societario (2004), qualora lo Statuto sociale preveda l’assoluta intrasferibilità della quota (ovvero sottoponga il trasferimento al “mero gradimento” degli altri soci o degli amministratori), la legge concede a tutti i soci il diritto di recedere liberamente dalla società, con diritto al rimborso della propria partecipazione. 

L’atto di cessione delle quote viene autenticato dal notaio, che ha il dovere di curarne il successivo deposito presso il Registro delle imprese.

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto dal momento del deposito dell’atto di cessione presso il Registro delle imprese (art. 2470 codice civile), tenuto presso le Camere di Commercio.

Il deposito presso il Registro delle imprese ha un altro importante effetto: nel caso di eventuale conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione prevale colui che per primo ottiene l‘iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, purché in buona fede.

Importanti verifiche, preliminari all’atto di cessione, sono: 1) La verifica presso il Registro delle imprese della titolarità e della corretta intestazione delle partecipazioni cedute, in modo tale che non vi siano dubbi sull’identità dei proprietari e sull’oggetto del trasferimento. 2) La verifica che le partecipazioni cedute non siano gravate da formalità pregiudizievoli e che siano rispettate le eventuali clausole di prelazione o limitazione relative al trasferimento delle quote. 3) La verifica dell’effettiva consistenza del patrimonio della società (tramite l’esame di bilanci, verbali assembleari e scritture sociali). 4) La verifica del contenuto dello Statuto sociale. 5) Se la società è proprietaria di immobili, è opportuno verificare che essi non siano gravati da formalità pregiudizievoli.

Lo Studio Legale Reichel fornisce una consulenza ad ampio raggio in materia di cessioni di quote, assistendo i clienti nella redazione e stipulazione dell’atto, in tutte le verifiche connesse (due diligence) e fornendo assistenza alle parti anche per aspetti che vanno al di là della stipulazione dell’atto notarile, con apposita procura speciale.

Andrea Cominelli

Avvocato

Studio Legale Reichel