Attenzione a ciroclare in Italia con automezzi muniti di targa straniera

Si può incorrere nella violazione delle leggi doganali, con conseguenze anche pesanti, perché ignorantia legis non excusat.

Soprattutto a Milano, da tempo, si vedono circolare parecchi veicoli con targa svizzera. Spesso chi vi circola è ignaro delle conseguenze che possono derivare dal loro utilizzo improprio.

La circolazione dei veicoli stranieri per uso privato, immatricolati in paesi extracomunitari ed utilizzati in Italia è regolata dall’art. 216 del c.d. “T.U.L.D.” (“Testo Unico delle Leggi Doganali”).

La norma consente l’importazione in Italia dei detti veicoli, senza il loro assoggettamento ai dazi d’importazione ed agli altri tributi, purché i veicoli siano introdotti in Italia “in regime di temporanea importazione”, per motivi turistici, da cittadino residente in un paese extra UE.

L’inosservanza fa sorgere la (salata) obbligazione doganale ex art. 46 Reg. CE 23.04.2008 n. 450 ed integra altresì il reato di contrabbando ex art. 292 T.U.L.D., una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali (calcolati sul valore del veicolo) e la confisca del mezzo.

Per le violazioni di lieve entità, cioè se l’ammontare dei diritti doganali dovuti non supera l’importo di € 3.999,96, l’art. 295bis T.U.L.D. prevede, in luogo della pena stabilita per le più gravi violazioni, soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria sempre ricompresa fra due e dieci volte i diritti doganali.

Pertanto, i cittadini residenti in Italia, che circolano con autoveicoli con targa svizzera, sono soggetti alla predetta normativa ed alle relative conseguenze, anche penali


Studio Legale Reichel
Andrea Cominelli