Cos’è e a cosa serve il diritto internazionale privato

Il diritto internazionale privato (L. 218/95) è un sistema volto a risolvere il problema di quale legge nazionale si applichi a un rapporto giuridico non interamente riferibile ad un unico ordinamento, laddove cioè si verifichi un conflitto di leggi. Ecco come funziona e quali soluzioni prevede.

Ogni fatto o rapporto giuridico che presenti elementi di estraneità rispetto all’ordinamento interno, che sia cioè riferibile a stati (dunque a ordinamenti giuridici) diversi, pone il problema di quale legge debba disciplinarlo.

Ad esempio, nei rapporti contrattuali possono darsi contraenti di diverse nazionalità, una prestazione da eseguirsi in uno stato diverso da quello nazionale della parte, un contratto a favore d’un terzo straniero, un contratto concluso in uno stato terzo alle parti, e così via.

Ciò del resto vale, mutatis mutandis, per ogni rapporto giuridico (successione per causa di morte, matrimonio, separazione, filiazione, adozione, riconoscimento di figlio, possesso e diritti reali, società, titoli di credito, responsabilità per fatto illecito, etc.).

Quale sarà, in simili casi, la legge da applicare?

Ove solo si pensi che le mere regole che stabiliscono dove, quando, se e fra chi si sia concluso un contratto spesso divergono considerevolmente tra i vari ordinamenti, al pari di quelle relative a validità, forma, annullamento, risoluzione, etc., ci si può fare un’idea della portata della questione.

Il rimedio approntato dagli ordinamenti nazionali è un particolare sistema di norme, c.d. diritto internazionale privato (di seguito d.i.pr.), branca autonoma dell’ordinamento giuridico statuale, il cui fine principale è -per l’appunto- quello di fornire i criteri per individuare la legge sostanziale applicabile a un determinato rapporto giuridico generatore d’un potenziale conflitto di norme.

Nel nostro ordinamento tale sistema è organicamente costituito dalla L. 218/95.

Questa legge stabilisce i criteri che individuano l’ordinamento applicabile al rapporto giuridico, a cui rinvia espressamente; così, ad esempio, i rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (art. 29).

In taluni casi, invece, la L. 218/95 non indica direttamente la legge applicabile ad una fattispecie, o meglio i criteri per individuarla, ma si limita a designare un’altra fonte, solitamente una convenzione o un regolamento UE, a cui demanda la disciplina dello specifico rapporto in questione. Le obbligazioni contrattuali, per esempio, sono regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 (art. 57), ora sostituita dal Regolamento CE 593 del 2008, c.d. Roma I.

Tale seconda tecnica legislativa garantisce peraltro una maggiore uniformità normativa, dal momento che in tutti i Paesi firmatari della convenzione o, in caso di regolamento UE, in tutti i Paesi dell’Unione s’applicherà la stessa legge regolatrice d’un determinato rapporto giuridico in virtù dell’analogo rinvio ad essa operato dai rispettivi sistemi di d.i.pr.

Si neutralizza così il rischio d’un conflitto tra i vari sistemi nazionali di d.i.pr., dovuto al loro carattere relativo: l’astratta invocabilità di uno o l’altro sistema dipende infatti dalla prospettiva soggettiva da cui ci si colloca rispetto al rapporto giuridico (ogni parte fa naturale riferimento al proprio).

Quest’ultimo aspetto, per le differenze fra essi esistenti, rende di fatto impossibile determinare a priori in modo oggettivo la legge applicabile a un rapporto giuridico internazionale (esattamente in ciò si esplica l’utilità dell’omologazione normativa sovranazionale), e lascia irrisolto il conflitto di leggi, che si ripropone a un diverso livello normativo.

La soluzione è allora di ordine pratico: si applica il d.i.pr. dello stato in cui vengono fatti giudizialmente valere diritti relativi al rapporto internazionale. In altri termini, il giudice chiamato da una delle parti a decidere sul punto adotterà il proprio d.i.pr. nazionale (il giudice italiano, la L. 218/95), sulla base dei cui criteri individuerà la legge sostanziale regolatrice del rapporto in questione, che egli stesso (ove sussista la sua competenza giurisdizionale) applicherà al caso concreto, quand’anche fosse a lui straniera.


Studio Legale Reichel
Avv. Danilo Giandini