ENERGIE RINNOVABILI E FOTOVOLTAICO (PARTE PRIMA)

Il quadro normativo comunitario e nazionale

Attraverso il pacchetto “clima-energia 20-20-20”, l’UE impone agli Stati membri di ridurre, entro il 2020, del 20 % le emissioni di gas-serra, raggiungendo il 20 % di dipendenza energetica da fonti rinnovabili.

La normativa in materia è frammentata e disorganica.

A livello comunitario, le norme fondamentali sono la direttiva n. 2019/944 (5.06.2019) e il regolamento 2019/943, di pari data, sul mercato interno dell’elettricità, e il c.d. “pacchetto energia pulita”, nel quale spicca la direttiva sulle energie rinnovabili n. 2018/2001.

A livello nazionale italiano, invece, nel gennaio 2019 è stato approvato lo schema del “Piano nazionale energia e clima”, predisposto per raggiungere gli obbiettivi europei, che ha condotto all’emanazione del c.d. “decreto clima” (D.L. 111/2019), della legge 141/2019 e alle previsioni contenute nella legge di bilancio 2020 (c.d. “green new deal”).

Il quadro normativo energetico, nel quale si dovrà districare chi volesse realizzare impianti in Italia, risulta frammentato fra diverse norme: il D.Lgs. 387/2003 (recepimento della direttiva UE 77/2001), la legge 239/2004 (riordino del sistema energetico), la legge 99/2009 (sicurezza del settore energetico), il D.Lgs. 28/2011 (recepimento della direttiva UE 28/2009, c.d “decreto rinnovabili”), il D.Lgs. 104/2014 (efficienza energetica).

Norma fondamentale è il D.Lgs. 28/2011, che stabilisce gli strumenti e gli incentivi per raggiungere gli obiettivi comunitari.

Conflitti normativi

La normativa nazionale è integrata da quella regionale e degli altri enti locali. I singoli Comuni possono prevedere dei Piani Regolatori per disciplinare la costruzione degli impianti energetici: un aspetto che chi volesse costruire tali impianti in Italia dovrebbe ben considerare.

La normativa locale però deve sempre rispettare la normativa statale in tema di tutela dell’ambiente e del paesaggio: principio sancito dalla Corte Costituzionale con più sentenze che hanno annullato provvedimenti degli enti locali assunti in violazione di tali normative.

Per ovviare al problema, la Conferenza Stato-Regioni ha recentemente approvato delle linee-guida nazionali, per armonizzare sul territorio nazionale le procedure amministrative regionali per la realizzazione degli impianti.

Problemi da risolvere

Per realizzare un impianto di produzione di energia rinnovabile (eolico o fotovoltaico), pertanto, occorre innanzitutto individuare l’ter burocratico e amministrativo vigente nel territorio oggetto del progetto, e quindi approntare uno studio di fattibilità che consideri anche la natura e le caratteristiche dei terreni sui quali dovranno sorgere gli impianti, ciò per evitare che i diritti eventualmente vantati da terzi su detti terreni possano paralizzare l’attività e pregiudicare l’investimento. Caso tipico è quello dei diritti agrari sui terreni agricoli (la cui integrità è tutelata per legge).

Andrea Cominelli

Avvocato nello Studio Legale Reichel