ENERGIE RINNOVABILI E FOTOVOLTAICO (PARTE SECONDA)

I contratti più adatti per acquisire le aree per gli impianti

L’Agenzia del Territorio, consultata sul tema ai fini catastali, considera gli impianti fotovoltaici come “beni immobili”, più recentemente anche l’Agenzia delle Entrate (ai fini della tassazione) s’è adeguata a tale interpretazione.

Accertata tale natura dei beni, vanno individuati i tipi contrattuali più adatti ad acquisire le aree su cui installare gli impianti.

La costituzione o cessione d’un diritto di superficie è uno strumento adeguato e molto utilizzato per acquisire la disponibilità d’un’area o un terreno altrui: trattandosi di diritto che può essere oggetto d’ipoteca, esso agevola notevolmente il titolare nell’ottenere finanziamenti e sovvenzioni.

Poco usata invece è la servitù, perché richiede la contiguità dei fondi.

Molto utilizzato è il contratto di locazione, che pure consente di ottenere agevolmente sovvenzioni e finanziamenti.

Sicuramente, la costituzione del diritto di superficie rappresenta lo strumento negoziale più idoneo a regolare il rapporto tra il proprietario d’un fondo o d’un lastrico solare e il soggetto interessato alla installazione di impianti fotovoltaici, in quanto assicura una durevole e illimitata utilizzazione dell’impianto e un vantaggioso e tutelato investimento. Il contratto di costituzione del diritto di superficie, nonostante sia oneroso, è conveniente, in quanto, avendo gli impianti una durata limitata a circa venti anni, una società che intende investire nel settore delle energie rinnovabili non ha alcun interesse a divenire proprietaria d’un bene che non ha produttività illimitata e pertanto, può trovare più utile stipulare un contratto che le permetta d’avere i poteri del proprietario ma per un tempo prestabilito, seppur lungo.

È preferibile per le parti stipulare un contratto preliminare per regolare tutte le situazioni che vengono a crearsi prima dell’installazione e per vincolare le parti in attesa delle autorizzazioni necessarie per l’installazione dell’impianto.

Nel successivo atto definitivo, il notaio indicherà le intenzioni delle parti, la tipologia d’impianto che si intende realizzare, il piano di redditività stimata, l’oggetto del contratto, la durata del rapporto e le modalità di pagamento. Il notaio ha l’obbligo di verificare che siano state rispettate tutte le procedure previste per ottenere le autorizzazioni per l’installazione dell’impianto.

Andrea Cominelli

Avvocato nello Studio Legale Reichel