Energie Rinnovabili e Fotovoltaico

Energie Rinnovabili e Fotovoltaico

  • Categoria dell'articolo:Energie Rinnovabili
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  • Ultima modifica dell'articolo:18.07.2024

La natura dei terreni e il regime catastale e d’imposta

La tendenza attuale del legislatore è quella di impedire l’utilizzazione di terreni agricoli per la realizzazione d’impianti energetici, in quanto la tutela del suolo e la protezione dell’attività agricola sono considerate prevalenti.

Ciò posto, resta però importante capire se l’area interessata sia o meno edificabile (soprattutto per l’aliquota da applicare in caso di acquisto, il 15 % per le aree agricole, l’8 % invece per quelle non agricole): questo dato si desume sempre dagli strumenti urbanistici dei Comuni.

Quanto all’aspetto della prelazione agraria (L. 590/1965), la questione è dibattuta. La realizzazione di un impianto fotovoltaico non comporta una variante allo strumento urbanistico e pertanto, in caso di trasferimento d’un terreno agricolo, dovrebbe esercitarsi la prelazione agraria. Ma la produzione di energia non rientra tra le attività tese allo sviluppo del settore agricolo e dunque, non è configurabile la fattispecie della prelazione agraria. Si tratta, dunque, d’una questione che richiede una valutazione dei singoli casi perché, ai sensi dell’art. 2135 c.c. e delle leggi nn. 266/2005 e 296/2006, l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili può essere considerata quale attività accessoria all’impresa agricola e connessa alla stessa, potendo produrre anche reddito agrario. Ciò, di conseguenza, comporterebbe l’esercizio della prelazione agraria.

Gli impianti di ampie dimensioni, per i quali l’energia prodotta è destinata anche alla vendita, sono potenzialmente idonei a produrre reddito e, pertanto, soggetti ad accatastamento sotto la categoria D/1, opifici.

Accertato l’accatastamento degli impianti rileva il problema dell’assoggettabilità o meno degli stessi all’ICI/IMU. Escludendo i piccoli impianti, non avendo alcuna rilevanza catastale, per gli impianti di ampie dimensioni, alla luce della ormai nota equiparazione degli impianti fotovoltaici alle turbine e, dunque, all’inserimento degli stessi tra i beni rientranti nella categoria catastale D/1 (opifici), predomina l’idea dell’assoggettabilità degli impianti all’IMU.

Andrea Cominelli

Avvocato nello Studio Legale Reichel