La circolazione dei veicoli stranieri in Italia

La Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 (ratificata con legge 19 maggio 1952, n. 1049) e successivamente la Convenzione di Vienna del 1968 (che ha sostituito la precedente tra le parti firmatarie) hanno imposto a tutte le nazioni aderenti di riconoscere il certificato di immatricolazione dello Stato di origine del veicolo per un periodo non inferiore ad un anno.

La Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 (ratificata con legge 19 maggio 1952, n. 1049) e successivamente la Convenzione di Vienna del 1968 (che ha sostituito la precedente tra le parti firmatarie) hanno imposto a tutte le nazioni aderenti di riconoscere il certificato di immatricolazione dello Stato di origine del veicolo per un periodo non inferiore ad un anno.
In conformità a tali convenzioni, l’articolo 132 del Nuovo Codice della Strada prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, adempiute le formalità doganali, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine; decorso tale termine non possono più circolare se non vengono nazionalizzati (cioè immatricolati in Italia), pena l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui al successivo comma 5 (e non dell’articolo 97 comma 3).
Prima di varcare il confine, è quindi opportuno informarsi ed accertarsi di essere in regola con le normative vigenti, perché le sanzioni sono severe e, in alcuni casi, possono addirittura comportare la confisca del veicolo.

L’IMPORTAZIONE DEFINITIVA
L’importazione definitiva si realizza con il pagamento dei diritti doganali (che non sono dovuti per i veicoli immatricolati in un paese UE) e/o previo assolvimento degli obblighi inerenti al pagamento dell’IVA (escluso il caso di veicoli usati con più di 6 mesi e con una percorrenza superiore a 6000 km, o per altre cause d’esenzione).
Gli adempimenti relativi all’importazione definitiva devono essere adempiuti sia nel caso del residente all’estero (cittadino italiano o non) che, trasferendosi in Italia, porta con sé il veicolo immatricolato all’estero, sia nel caso del residente nel territorio doganale che importi un veicolo acquistato all’estero (in tal caso il veicolo, esperite le formalità doganali, se prescritte, potrà essere dotato di documenti provvisori per le operazioni di esportazione).
Nel caso il veicolo venga introdotto in Italia definitivamente da un Paese terzo e sia dotato di targhe e documenti di circolazione provvisori, limitati nella validità per le operazioni di esportazione, si possono verificare le seguenti circostanze:
Ipotesi n. 1
Se il documento doganale è scaduto (ma i documenti provvisori di circolazione sono in corso di validità): il veicolo va accompagnato al posto di dogana o presso il Comando di polizia tributaria; in mancanza il veicolo è soggetto  a sequestro con trasmissione degli atti al Comando di polizia tributaria. In questo caso si ha illecito finanziario per evasione della tassa automobilistica con conseguente segnalazione alla Direzione Generale delle entrate (se ovviamente la tassa non è stata pagata e dal momento in cui i documenti sono scaduti).
Se non vi è stata comunicazione al PRA entro 10 giorni dell’acquisto del veicolo, si è inoltre sanzionabili per la commissione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 4 del R.D. 452/26[1] .
Ipotesi n. 2
Se la circolazione, pur nel periodo di validità del documento doganale e dei documenti provvisori di circolazione, avviene su un itinerario diverso da quello previsto o comunque necessario per raggiungere la dogana di destinazione oppure con veicolo condotto da persona diversa da quella a cui il documento è intestato: si ha una violazione dell’articolo 19 della Convenzione del transito comunitario con conseguente accompagnamento alla dogana o al Comando di polizia tributaria. In mancanza il veicolo è soggetto  a sequestro con trasmissione degli atti al Comando di polizia tributaria.
Ipotesi n. 3
Se sono state adempiute le formalità doganali ma sono scaduti i documenti esteri provvisori e le targhe (senza quindi che sia stata effettuata l’immatricolazione definitiva in Italia): si ha illecito finanziario per evasione della tassa automobilistica con conseguente segnalazione alla Direzione Generale delle entrate (se ovviamente la tassa non è stata pagata, dal momento dell’adempimento delle formalità doganali). Vi è inoltre violazione dell’articolo 93/7 del D.lgs 30 aprile 1992, n.285, secondo cui “Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”.
Se non vi è stata comunicazione al PRA entro 10 giorni dall’acquisto del veicolo si ha inoltre commissione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 4 del R.D. 452/26 .
Ipotesi n. 4
Nei casi in cui vi sia stata importazione del veicolo straniero senza il pagamento dei diritti doganali, quando dovuti, si ha il reato di contrabbando ex art. 282, lettera d) del codice doganale, secondo cui: “E‘ punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’articolo 16;
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90;
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell’art. 25 per il delitto di contrabbando”.
Si osservi inoltre che in questi casi è sempre prevista l’applicazione della misura di sicurezza patrimoniale della confisca, ex art. 301 del citato testo di legge, ai sensi del quale: “1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. 2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l’autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare. 3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 4. Nel caso di vendita all’asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l’asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.
Si applica in ogni caso il sequestro del veicolo”.
La sola omissione delle formalità doganali, quando i diritti non sono dovuti, non integra la violazione di cui sopra.

L’IMPORTAZIONE TEMPORANEA
Il regime di importazione temporanea è stato introdotto dalla convenzione di New York del 4 giugno 1954 (ratificata con legge 27 ottobre 1957, n.1163),  che tratta la disciplina doganale dei veicoli appartenenti a persone che hanno la loro normale residenza fuori del territorio doganale[2].
La seguente trattazione comprende, quindi, il veicolo immatricolato all’estero ed introdotto in Italia in regime di temporanea importazione, per motivi turistici o altro, da parte di cittadino residente all’estero.
I veicoli in importazione temporanea possono circolare senza bisogno di alcuna formalità per un periodo non superiore ad un anno, così come previsto dall’articolo 132 del Nuovo Codice della Strada che dispone quanto segue:
“Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio
nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318”.
Oltre al residente all’estero in visita turistica, possono beneficiare del regime di importazione temporanea:
a) i rappresentanti di commercio;
b) i proprietari o affittuari di una casa in Italia, di un appartamento o di una villa, anche se risiedono qualche mese all’anno in Italia;
c) i malati che soggiornano in Italia per ragioni di salute;
d) i cittadini italiani residenti all’estero che effettuano solo brevi soggiorni in Italia;
e) gli studenti che terminano gli studi o che seguono dei corsi;
f) le persone che si recano in Italia regolarmente o abitualmente, purché siano residenti all’estero;
g) le persone che si recano in Italia a scopo professionale;
h) le persone che visitano l’Italia per affari;
i) rappresentanti di una ditta commerciale che si rechino in Italia per sorvegliare i lavori in corso.
Condizione primaria per beneficiare della franchigia è comunque la residenza fuori dal territorio doganale, riferita al titolare, ma anche al conducente[3], che può essere parente del titolare entro il terzo grado[4] o persona delegata[5] (la delega non è necessaria se il titolare è a bordo).
La mancanza di uno o più dei requisiti che permettono il regime della temporanea importazione, ai sensi dell’art. 216 del codice doganale, comporta la realizzazione del reato di contrabbando[6] (ora depenalizzato per l’evasione di oneri doganali inferiori a lire 7.745.000 [7]).
Non possono beneficiare del regime d’importazione temporanea:
a) le persone che sono iscritte nei registri della popolazione dei Comuni d’Italia fatta eccezione per i lavoratori italiani stabilmente all’estero che abbiano però mantenuto l’iscrizione nel proprio Comune;
b) le persone che, indipendentemente dalla causa del loro soggiorno in Italia, vi esercitano una attività professionale in modo permanente, così da poter essere considerate come aventi la loro residenza principale in Italia (esempio: una persona che abita in una regione di frontiera di un Paese confinante ed esercita la sua professione nella regione di frontiera italiana; una persona straniera o italiana che esercita la sua attività professionale in Italia e che abita in un Paese vicino
dove rientra tutti i giorni o ogni settimana).
In riferimento a tale fattispecie si possono verificare le seguenti ipotesi.
Se il veicolo viene condotto da persona residente in Italia o da cittadino straniero diverso dal titolare (senza delega o senza vincolo di parentela entro il terzo grado o senza che il titolare sia a bordo oppure per scopi commerciali quali possono essere il noleggio, il servizio di taxi etc.) si concreta l’illecito doganale di cui agli articoli 216, 282, 292 del codice doganale; il veicolo viene assoggettato a sequestro ex articolo 301 del medesimo codice con conseguente invio degli atti alla Guardia di Finanza per gli adempimenti di sua competenza esclusiva.
Quindi, il veicolo introdotto in Italia (da un Paese terzo) in regime di importazione definitiva da persone ivi residenti senza il pagamento dei diritti doganali viene ritenuto contrabbandato (anche perché il regime di importazione temporanea è previsto solo per i residenti all’estero) e quindi sottoposto alla disciplina del codice doganale con conseguente sequestro e passaggio degli atti alla polizia tributaria.
Non commettono il reato di contrabbando utilizzando veicoli a loro intestati ed immatricolati all’estero, coloro che hanno trasferito la residenza in Italia dall’estero a patto che, se cittadini italiani, abbiano protratto la residenza all’estero per almeno 18 mesi continuati e siano possessori del veicolo da almeno 12 mesi.

IMPORTAZIONE COMUNITARIA
In ambito comunitario non esistono formalità doganali da assolvere ma, in caso di importazione definitiva, si pone il problema di stabilire se anche in questo caso vi sia l’obbligo di nazionalizzare il veicolo acquistato in territorio UE, mediante immatricolazione con targa italiana e successiva iscrizione al PRA.
Un primo orientamento aveva sostenuto la tesi negativa, ritenendo che i veicoli comunitari potessero circolare con documenti e targa stranieri senza alcuna limitazione temporale.
Nel merito della questione è poi intervenuto il Ministero dell’Interno, che con la nota che qui sotto si riporta ha sciolto ogni dubbio, prevedendo che anche il cittadino comunitario che trasferisca la sua residenza in Italia, scaduto il termine di un anno, possa circolare in Italia con il veicolo di sua proprietà solo previo assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 132 del Codice della Strada, ovvero previa nazionalizzazione del veicolo stesso, pena l’applicazione della sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318).
“ Ministero dell’interno – Servizio Polizia Stradale
Nazionalizzazione dei veicoli di proprietà di cittadini della U.E che hanno acquisito la residenza in Italia
(Risposta n 300/A/1/27794/111/56 del 24 ottobre 2007)
Si fa riferimento al quesito qui pervenuto con nota n. 38271/07 Coll.n. 29957/07 del 1° giugno 2007, concernente la corretta disciplina sanzionatoria da applicare ai casi di cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia, continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà, senza aver provveduto a nazionalizzare il mezzo.
Nel merito della questione, acquisito il parere del Ministero dei Trasporti, si ritiene che anche nei confronti dei conducenti di veicoli di cui trattasi, è configurabile l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 132 del Codice della Strada con le relative sanzioni di cui al comma 5 del medesimo articolo.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr. A. Giannella”

Pertanto, come precisato dal Ministero dell’Interno, mentre per la patente rilasciata in un Paese della U.E. non esiste un obbligo di conversione per esplicita previsione della direttiva 91/439/CEE, per quanto riguarda i veicoli non vi è analoga disposizione e, ferma restando la libera circolazione transfrontaliera (che ha fatto venire meno l’applicazione della legge doganale in materia di contrabbando), il veicolo potrà circolare per un anno ai sensi dell’articolo 132, ma entro tale termine dovrà essere reimmatricolato (di norma senza necessità di visita e prova), ovvero esportato.
Quindi, ad esempio, un cittadino tedesco che si trasferisca definitivamente in Italia potrà circolare al massimo per un anno con il veicolo recante targa e documenti di circolazione rilasciati in Germania, ma entro tale termine dovrà provvedere all’immatricolazione italiana, senza necessità di visita e prova (salvo il caso in cui debba essere revisionato o sia di importazione parallela o in altri casi particolari)”.
Al fine di stabilire la data di definitiva importazione di un veicolo immatricolato in uno Stato membro, si noti che non essendo prevista alcuna formalità doganale in ambito comunitario, nel caso in cui il veicolo sia immatricolato a nome dello stesso soggetto che ha stabilito la residenza in Italia, gli organi procedenti potranno presumere tale data da quella di acquisizione della residenza del proprietario del mezzo, valutata congiuntamente alla prima notizia della presenza del veicolo in Italia.
Diversamente, nel caso in cui  il veicolo venga introdotto in Italia da un soggetto già residente, al fine di stabilire la data di definitiva importazione potrà essere utilizzata qualsiasi prova, come per esempio un verbale di accertamento di una violazione.

CICLOMOTORI “IMMATRICOLATI” ALL’ESTERO O COMUNQUE RECANTI UN SEGNO DISTINTIVO ESTERO
Come abbiamo visto l’articolo 132 è riferito agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero. Nel Nuovo Codice della Strada manca, infatti, una disposizione che consenta esplicitamente la circolazione in Italia dei ciclomotori esteri.
Tuttavia la Convenzione di Vienna obbliga le parti contraenti ad ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i ciclomotori il cui conducente abbia la propria residenza abituale sul territorio di un’altra Parte contraente.
La circolare del Ministero dell’interno prot. n. 300/A/1/54463/106/16 del 18 luglio 2006, precisa che la normativa di cui all’articolo 97 non trova applicazione per i ciclomotori che si trovano sul territorio nazionale in circolazione internazionale ovvero al seguito dei proprietari non residenti in Italia.
Un orientamento dottrinale ricostruisce pertanto la disciplina applicabile ai ciclomotori stranieri nel modo seguente: “Nel caso in cui un ciclomotore sia immatricolato in uno Stato estero o comunque riporti una targa o contrassegno di riconoscimento rilasciato all’estero, non può essere legittimamente condotto da una persona residente in Italia, perché in questo caso il veicolo non potrebbe essere considerato in circolazione internazionale e dovrebbe essere pertanto soggetto alla normativa nazionale italiana relativa ai ciclomotori, compreso l’obbligo di targatura e di rilascio del certificato di circolazione.
La persona non residente in Italia, infatti, può del tutto legittimamente (anche se, preme evidenziarlo, del tutto eccezionalmente ed in seguito ad una deroga prevista nelle convenzioni internazionali e recepita dalla prassi ministeriale) portare e condurre il proprio ciclomotore estero nel nostro Paese (superando i confini territoriali in circolazione oppure, come spesso avviene, trasportandolo mediante autoveicoli per utilizzarlo durante i periodi di villeggiatura o turismo), poiché in questo caso il veicolo è considerato in circolazione internazionale e quindi escluso dall’applicazione della normativa italiana; tuttavia, qualora il ciclomotore estero fosse condotto da una persona residente in Italia, verrebbero meno le suddette condizioni e si renderebbe necessaria la completa applicazione della normativa italiana, comprese le sanzioni previste dai commi 7 ed 8 dell’articolo 97 del codice della strada per la circolazione con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione e sprovvisto di targa.
Naturalmente, nel verbale di contestazione dovrà essere adeguatamente specificato che il ciclomotore, munito di documenti e targa o contrassegno esteri, è condotto da una persona residente in Italia, pertanto la circolazione, non potendo essere considerata internazionale, può essere consentita soltanto con la targa ed il certificato italiani attualmente previsti dalla normativa vigente nel nostro Paese (le stesse considerazioni, comunque, erano perfettamente valide anche con il contrassegno di identificazione ed il certificato di idoneità tecnica previsti nella precedente formulazione dell’articolo 97).
Le stesse sanzioni, infine, andranno applicate anche negli altri casi di violazione delle condizioni contenute nella Convenzione di New York, secondo la quale il veicolo può essere utilizzato nello Stato terzo soltanto per un periodo non superiore a sei mesi l’anno e per uso privato e può essere condotto esclusivamente dal proprietario residente all’estero oppure da un altro residente all’estero che sia parente entro il terzo grado del proprietario o sia munito di apposita delega”.

VEICOLI CON TARGA EE
Sono muniti di targa E.E (Escursionisti Esteri) i veicoli individuati dall’articolo 134 del Nuovo Codice della Strada e dall’articolo 340 del relativo Regolamento e, precisamente: gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati per l’esportazione, che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte (non sono prescritte come abbiamo già detto per i veicoli UE), e che appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio.
Per tali veicoli, che quindi appartengono a cittadini non residenti in Italia, oltre alla speciale targa di riconoscimento è rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga. Essi sono considerati esportati all’atto dell’immatricolazione, e durante la permanenza in Italia restano assoggettati al regime della temporanea importazione.
All’atto dell’acquisto non viene corrisposto alcun diritto o tassa riguardante l’ingresso, né tributi equivalenti, che saranno successivamente corrisposti all’atto della definitiva esportazione.
Poiché durante il periodo di permanenza nel territorio italiano godono di apposita franchigia doganale, quando manchino o siano venute a cessare le condizioni di utilizzo fissate ai sensi del secondo comma dell’articolo 134 chi circola con la speciale carta di circolazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all’accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 93.
La Corte costituzionale, con sentenza del 12 aprile 1996 n. 110 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo secondo comma nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo anche quando sia disposta la proroga della carta di circolazione successivamente al sequestro del veicolo. Vale la pena riportare uno stralcio della motivazione del Giudice delle leggi, in quanto offre un interessante inquadramento della fattispecie.
Precisa infatti la Corte:
“…il primo comma dell’articolo 134 – che non distingue fra veicoli appartenenti a stranieri comunitari ed extracomunitari o a italiani che siano o meno residenti in paesi dell’Unione europea – regola sia l’importazione dall’estero sia l’acquisto in Italia finalizzato all’esportazione, assoggettando a una disciplina comune casi fra loro assai diversi. Non è chi non veda, infatti, come una cosa sia l’importazione temporanea del veicolo di proprietà dello straniero o dell’italiano residente all’estero e altra l’acquisto in Italia del veicolo che sarà successivamente esportato. A tale ultima ipotesi sogliono ascriversi quelle di abuso del diritto da parte dei cosiddetti importatori paralleli che, fruendo dei vantaggi fiscali assicurati in ambito comunitario ai veicoli “usati” (ma, in realtà, quasi nuovi), lucrano sulle differenze di prezzo fra i vari mercati nazionali.
L’esistenza di casi limite, tuttavia, non può giustificare misure sanzionatorie sproporzionate, quale la confisca del veicolo con carta di circolazione scaduta ai sensi dell’art. 134, comma 1, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
Una simile sproporzione, come nota il giudice a quo, viene in risalto per l’applicazione, pure al caso di specie, dell’art. 213 richiamato dall’ultima parte del comma 2 della disposizione denunciata: allo scopo di recuperare il pagamento d’una modesta sanzione principale, si fa carico al contravventore delle spese di trasporto e di custodia del veicolo e, soprattutto, gli si impone la vendita coattiva, garantendo la restituzione all’avente diritto del “residuo eventuale” che può essere anche di gran lunga superiore all’importo dovuto.
La confisca obbligatoria in tutti i casi in cui sia scaduta la carta di circolazione, senza eccezione alcuna e senza valutazione delle diverse situazioni di fatto prospettabili all’autorità amministrativa competente, costituisce violazione del canone costituzionale della ragionevolezza. Sì che la disposizione in esame deve essere dichiarata incostituzionale al pari di quella già caducata con la sentenza n. 371 del 1994.
Siffatto esito non può, tuttavia, che essere limitato alla parte della disposizione che prevede la confisca quando il titolare del diritto sul veicolo abbia ottenuto (anche successivamente al sequestro) la proroga della carta di circolazione per le ragioni di fatto che avrà inteso sottoporre all’Amministrazione. Tale limitazione, se da un lato consente alla disposizione di operare con rigore nell’unica direzione ammissibile, quella dell’abuso del diritto, tenendo distinte le meno gravi violazioni del precetto, dall’altro assicura una soluzione immediata per quei casi meritevoli di considerazione da parte dell’ordinamento, giacché nella specie vi è già stata una immatricolazione provvisoria che darà luogo alla nazionalizzazione del veicolo o alla sua esportazione”.
In relazione ai veicoli con targa EE i ministeri hanno dovuto prendere posizione per dirimere alcune problematiche o dare indicazioni operative.
Per arginare fenomeni di elusione della corresponsione dell’IVA la Circolare n. 111 del 02/08/1996 del Ministero dei trasporti e della navigazione aveva disposto che le targhe EE per veicolo introdotti temporaneamente da paesi UE, o diretti verso tali paesi, dovessero essere rilasciate con validità massima di 4 mesi. Tale disposizione è stata però revocata con la successiva Circolare dello stesso Ministero di cui si riporta integralmente il testo, sollecitando comunque l’operatore a prestare sempre la massima attenzione alla scadenza riportata sui documenti.
“Circ. Min. trasporti 21 luglio 1998, n. 63/98 – Articolo 134 del codice della strada – Immatricolazione di veicoli con targa EE. Modifica alla circolare n. 111/96 del 2 agosto 1996 D.G.
A seguito della circolare di cui all’oggetto questa Direzione ha dovuto registrare una serie di inconvenienti in cui incorrono i cittadini dell’U.E. che, dimorando in Italia per motivi di primaria importanza quali ad esempio lo studio, il lavoro, la ricerca scientifica, protraggano la propria permanenza per periodi di norma ben superiori ai 4 mesi.
In tali ipotesi la targa EE non viene rinnovata né gli interessati possono, allo stato, acquisire la targa nazionale.
Di conseguenza i citati soggetti vengono posti nell’impossibilità di utilizzare il proprio veicolo (…) è abrogato il termine di validità delle stesse di 4 mesi, già sancito dalla circolare n. 111/96 del 2 agosto 1996 D.G.
Di conseguenza le targhe EE, ai cittadini dell’U.E., verranno rilasciate per il termine di validità fissato dall’art. 134 del codice della strada” .
*  *  *  *  *
Come si è avuto modo di appurare la normativa che regola la circolazione dei veicoli stranieri in Italia contiene sanzioni molto gravi che possono addirittura arrivare alla vendita all’asta dell’autovettura con targa estera.
Per questo motivo il nostro consiglio è quello di prestare la massima attenzione e di passare la frontiera solo dopo essersi assicurati di aver correttamente adempiuto tutti gli obblighi di legge sopra indicati.

Studio Legale Reichel
Avv. Rossella Corapi

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[1] “Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all’art. 1, deve, entro giorni dieci da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunzie debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti non a motore alla segreteria del Comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del P.R.A. della provincia di loro dimora abituale”.
[2] La nozione di “residenti all’estero” è intesa come abituale residenza di lavoro, così che al cittadino residente anagraficamente in Italia, emigrato all’estero per lavoro è concesso di importare in regime di esenzione doganale un autoveicolo per fini personali; tale agevolazione cessa con la vendita dell’autoveicolo (Cass. pen., 5/10/1982).
Concetto di normale residenza all’estero – si intende nel senso di abituale dimora all’estero, caratterizzata dall’elemento della permanenza in tale luogo e da quello (soggettivo) della volontà esplicita di abitarvi stabilmente, senza che abbia importanza il fatto che il soggetto si allontani anche per periodi lunghi per motivi di lavoro purché lo stesso mantenga il centro dei propri rapporti familiari e sociali e vi faccia abitualmente rientro (Cass. pen., sez. III, 1998, n. 1933).
[3] L’affidamento a un cittadino residente in Italia di un veicolo in temporanea importazione configura il reato di contrabbando (art. 216 d. p. r. 23 gennaio 1973, n. 43)  in quanto si verifica un uso al di fuori delle condizioni previste nell’art. 1 della convenzione di New York del 4 giugno 1954 (Trib. Palermo, 29 gennaio 1982).
[4] Il conducente ed il proprietario di veicolo in importazione temporanea commettono il reato di contrabbando nel caso in cui quest’ultimo abbia autorizzato il primo alla guida dello stesso, nella consapevolezza che il conducente non ha la residenza normale fuori dal paese di importazione.  Non sono autorizzati all’uso del veicolo in importazione temporanea nemmeno i componenti della c.d. “famiglia nucleare o cellulare”, se non residenti all’estero stabilmente  (Cass. pen., sez. III, 7/11/1990).
[5] In base all’art. 11 della convenzione di New York del 4 giugno 1954, solo chi ha la residenza normale all’estero può usare in Italia un veicolo in importazione temporanea previa autorizzazione da parte del proprietario (Cass. pen., 19/11/1985 ).
[6]  L’importazione temporanea di veicoli è subordinata alla è ammessa solo per chi ha la propria residenza abituale all’estero, per fine privato (artt. 2 e 31 della convenzione di New York del 4 giugno 1954); il difetto di una sola di tali  condizioni realizza il reato di contrabbando in concorso tra il proprietario e il conducente  (Cass. pen., sez. III, 15/3/1994).
[7]  Nei casi previsti dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, se l’ammontare dei diritti di confine dovuti non supera lire sette milioni e non ricorrono le circostanze indicate dall’articolo 295, secondo comma, si applica, in luogo della pena stabilita dai medesimi articoli, la sanzione amministrativa pecuniaria non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. Nei casi previsti dall’articolo 294, la sanzione non può essere comunque inferiore a lire un milione.
La sanzione può essere aumentata fino alla metà se ricorre la circostanza indicata dall’articolo 295, primo comma.
Le disposizioni degli articoli 301, 301-bis e 333 si osservano anche con riguardo alle violazioni previste dal presente articolo. I provvedimenti per i quali, in base alle medesime disposizioni, è competente l’autorità giudiziaria sono adottati dal capo della dogana nella cui circoscrizionale la violazione è stata accertata.
Nei casi in cui le violazioni previste dagli articoli indicati nel primo comma conservano rilevanza penale sebbene l’ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni, per la presenza delle circostanze aggravanti indicate dell’articolo 295, secondo comma, queste ultime restano soggette al giudizio di equivalenza o di prevalenza con eventuali circostanze attenuanti a norma dell’articolo 69 del codice penale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri.