La procedura di liberazione dai debiti (c.d. “Esdebitazione”)

La Legge n. 3/2012, modificata dal D.L. n. 179/2012, consente al consumatore oberato dai debiti ed incapace di adempiervi, di accedere ad una peculiare procedura, ancora poco conosciuta, che gli permette di “esdebitarsi”, ossia cancellare tutti i debiti senza essere costretto ad onorarli sine die.

COS’E’, A CHI SI APPLICA E DOV’E’ PREVISTA
La procedura garantisce un risanamento totale ed è rivolta ai soggetti cui non si applica la legge fallimentare e che non possono fallire, dunque le persone fisiche, ossia i consumatori, i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, i professionisti, i lavoratori parasubordinati, etc. Sono esclusi invece gli imprenditori, ma non i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e gli artigiani, tre categorie alle quali non si applica la procedura fallimentare.

Quali presupposti oggettivi per accedere alla procedura, la legge richiede:

  • Un perdurante squilibrio tra i debiti assunti ed il patrimonio “prontamente liquidabile”,
  • Una definitiva incapacità d’adempiere regolarmente alle obbligazioni, concetto assai ampio che include molteplici casi, ad esempio il consumatore che non riesce a pagare le rate d’un finanziamento (mutuo), i debiti assunti con carte revolvingo prestiti effettuati da banche o da finanziarie.
  • La ragionevolezza del debito rispetto alle possibilità di ripagarli, onde evitare che le persone contraggano fraudolentemente o con colpa grave debiti ingenti salvo poi “sanarli” bonariamente, con evidente pregiudizio per i creditori.
  • Il debitore non deve aver fatto ricorso ai procedimenti di composizione della crisi nei precedenti cinque anni.
  • Il debitore non deve aver subito, per cause a lui imputabili, l’annullamento o la risoluzione dell’accordo omologato di ristrutturazione dei debiti ovvero la revoca e la cessazione degli effetti dell’omologazione del piano presentato;
  • Il debitore deve aver presentato una documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

COME SI FA
Il soggetto che possiede i cennati requisiti deve rivolgersi ad un organismo di composizione della crisio a un professionista abilitato(avvocati, commercialisti, notai). Ad oggi, tuttavia, il Governo non ha ancora emanato i decreti attuativi che disciplinano gli organismi di composizione, così il consumatore può rivolgersi unicamente ai professionisti.

Il professionista formula un piano di rientro da depositare in Tribunale e che, qualora accolto,diverrà vincolante per tutti i creditori, anche quelli contrari alla procedura. Inoltre, durante l’esecuzione di tale piano di rientro, nessuno dei creditori potrà agire in esecuzione forzata contro il debitore (quindi, niente pignoramenti e/o vendite forzate). Se, invece, il piano presentato dal debitore viene respinto, questi potrà in ogni caso accedere alla c.d. procedura di liquidazione del patrimonio.

Se la procedura di liberazione si conclude con successo, tutti i debiti saranno definitivamente cancellati ed il debitore sarà libero da ogni impegno non onorato.

PROCEDURE
Il consumatore ha a disposizione 3 procedure alternative:

1. Accordo con i creditori.

La proposta dev’essere sottoscritta ed approvata dai creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti.

2. Piano del consumatore.

Procedura rivolta ai soli consumatori, ossia persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

A differenza del precedente accordo con i creditori, in questo caso non è necessario l’accordo e il consenso dei medesimi.

3. Liquidazione del patrimonio.

In alternativa al piano del consumatore, i medesimi soggetti possono chiedere la liquidazione(vendita) di tutti i propri beni.


Studio Legale Reichel
Avv. Andrea Cominelli