L’acquisto dell’auto (nuova o usata) in un altro paese dell’UE

L’acquisto intracomunitario di un’automobile, con l’intento di portarla nel proprio paese di residenza, costituisce certamente un’opportunità, peraltro promossa dalla normativa comunitaria, ma impone allo stesso tempo la conoscenza di basilari informazioni, onde evitare d’incorrere in errori di valutazione o, peggio, in infrazioni della legge.

Il primo aspetto da trattare è certamente quello della disciplina fiscale che regola la tipologia d’acquisto di cui ci stiamo occupando.

A tal riguardo, la distinzione tra auto nuova o usata costituisce un vero e proprio spartiacque, in quanto, a seconda dell’uno o dell’altro caso, gli obblighi I.V.A. mutano radicalmente; è, al contrario, del tutto neutra per le operazioni d’importazione (acquisti extra UE), dovendosi in tali casi sempre assolvere al pagamento dell’imposta in dogana.

Al fine che qui rileva, si considera nuova l’automobile che ha percorso meno di 6.000 km o che è stata immatricolata o iscritta in pubblici registri da meno di sei mesi; in tutti gli altri casi, si considera usata.

Ciò precisato, se l’acquisto ha ad oggetto un’automobile nuova, l’I.V.A. va pagata nel paese d’immatricolazione e non nel paese d’acquisto. Se, invece, si acquista una vettura usata, occorre ulteriormente distinguere a seconda che l’acquisto avvenga da privato o da concessionario. Nel primo caso, l’acquirente è totalmente esentato dal pagamento dell’I.V.A.; nel secondo caso, è tenuto a pagare l’I.V.A. applicabile nel paese d’acquisto, mentre nulla deve a tale titolo nel proprio paese. In ogni caso, dovunque avvenga l’acquisto dell’automobile, l’acquirente è tenuto a pagare la tassa d’immatricolazione nel paese di residenza.

Diversa, ma pur sempre delicata, questione è quella del trasporto nel proprio paese della vettura nuova acquistata in altro paese UE. Non essendo stata ancora immatricolata, dovrà essere trasportata da veicolo debitamente assicurato ed immatricolato, oppure potrà essere guidata dal proprietario, purché munita d’assicurazione e di targa d’immatricolazione provvisoria, ottenibili entrambe nel paese d’acquisto della vettura; la targa definitiva verrà rilasciata nel paese di immatricolazione. E’ importante accertarsi, prima del trasferimento, che tanto l’assicurazione, quanto la targa provvisoria, siano riconosciute valide in tutti i paesi da attraversare.

Si ricorda, infine, che nella compravendita tra privati non si applica la normativa a tutela del consumatore. In tali casi, pertanto, incombe a carico del compratore un onere di prudenza ed informazione ancor maggiore.


Studio Legale Reichel
Avv. Danilo Giandini