Procura d’acquisto per cittadini svizzeri

Immobilienrecht – Diritto Immobiliare

Procura d’acquisto per cittadini svizzeri

  • Categoria dell'articolo:Diritto Immobiliare
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  • Ultima modifica dell'articolo:07.03.2025

Per semplificare l’acquisto di un immobile in Italia, e soprattutto se un acquirente svizzero non ha né le conoscenze giuridiche né linguistiche per completare l’acquisto, può farsi rappresentare da una procura speciale bilingue (ad esempio italiano/tedesco) durante la transazione notarile.

Per rilasciare una procura per l’acquisto di un immobile in Italia da parte di un cittadino svizzero, è necessario osservare alcune delle seguenti formalità:

La procura deve essere redatta per iscritto e deve contenere i dati anagrafici completi dell’acquirente e del rappresentante autorizzato, nonché il codice fiscale. È inoltre importante che la procura evidenzi in modo chiaro e dettagliato i poteri conferiti all’agente (ad esempio il potere di acquisire beni immobili o personali) e le eventuali limitazioni o condizioni.

Se la procura deve essere utilizzata per acquistare un immobile italiano, la procura deve essere redatta in italiano e nella lingua dell’acquirente. La firma dell’acquirente deve essere certificata da un notaio svizzero. Se l’autenticazione della firma viene effettuata dal notaio svizzero in lingua tedesca, a tale certificazione deve essere allegata una traduzione giurata. Poiché in Svizzera la certificazione della firma può essere effettuata anche direttamente in italiano, è possibile risparmiarsi la traduzione facendo certificare la firma dal notaio direttamente in italiano.

È importante che la procura venga redatta da un notaio svizzero sotto forma di documento pubblico. La procura non deve essere redatta sotto forma di scrittura privata con firma autenticata, poiché ciò significherebbe che l’acquisto non potrebbe essere effettuato in Italia in quanto non esiste una procura valida.

L’acquisto di un immobile in Italia deve essere effettuato da un notaio italiano tramite atto pubblico. Pertanto anche la procura con cui l’acquirente nomina un rappresentante autorizzato deve rispettare questo requisito formale e deve essere redatta come documento pubblico da un notaio svizzero.

Sulla procura firmata deve poi essere apposta l’apostille, in conformità con la Convenzione dell’Aja del 1961. L’apostille è un certificato che attesta l’autenticità della firma del notaio che ha certificato il documento e costituisce un documento valido e riconosciuto all’estero.

Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le normative specifiche del Paese in cui si intende utilizzare la procura, poiché potrebbero essere applicati requisiti aggiuntivi.

Si consiglia pertanto di chiedere consiglio a un avvocato esperto in materia e di fargli redigere la procura.

Avv. Doris Reichel