Successioni transfrontaliere dopo la riforma del 2015: come raccappezzarsi

Dal 17 agosto 2015 trova applicazione tra i cittadini europei il Regolamento 650/2012 in materia di successioni transfrontaliere, che consente a chi risiede nell’UE di organizzare in anticipo la propria successione e di assicurare in maniera e efficace i diritti degli eredi e dei creditori.

Il Regolamento

Il Regolamento si occupa della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni; inoltre, istituisce il c.d. Certificato Successorio Europeo (CSE), colmando un vuoto normativo che costringeva sinora i cittadini UE residenti in un Paese diverso da quello di origine o che disponessero di beni in un Paese diverso da quello di residenza, in un autentico ginepraio di norme sconosciute per disporre del proprio patrimonio dopo la loro morte.

La nuova disciplina garantisce la certezza del diritto e la prevedibilità della sorte ereditaria a vantaggio sia del de cuius, che degli eredi, che di terzi quali i creditori del defunto.

Per porre fine a dubbi ed incertezze, il Regolamento ha scelto un regime unitario individuando come regola generale, la residenza abituale del defunto al momento del decesso.

Sono esclusi gli aspetti connessi alle materie fiscale ed amministrativa (di conseguenza, resta rimesso al legislatore nazionale di determinare l’importo della tassa di successione), al pari delle donazioni.

Il regolamento è un atto direttamente applicabile ed obbligatorio in tutti i suoi elementi, e come tale prevalente sul diritto interno di ogni Stato membro e anche sugli accordi internazionali già conclusi dagli stessi Stati nella medesima materia. Non vengono, invece, messi in discussione gli accordi conclusi tra i Paesi UE ed i Paesi terzi.

Fermo restando il criterio dirimente dell’ultima residenza, resta comunque salva la possibilità di sottoporre l’intera successione alla legge dello Stato in cui il disponente abbia la cittadinanza al momento della scelta, ma tale scelta deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione (ad es. in un testamento).

Il certificato successorio europeo

Tale documento permette di dimostrare con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione. Il certificato viene automaticamente riconosciuto nei Paesi vincolati alla norma, e l’erede, il legatario, e gli altri soggetti aventi interesse alla successione come l’esecutore testamentario o il curatore dell’eredità giacente possono dimostrare con facilità la propria qualità e i propri diritti e poteri in ogni altro Stato membro.

Il certificato è rilasciato dall’organo giurisdizionale competente dello Stato membro che ha giurisdizione sulla successione, su istanza di parte, ed ha validità limitata a sei mesi.

Con questo strumento si presume fino a prova contraria che la persona indicata come erede o legatario sia titolare dei diritti enunciati nel certificato.

Per ovviare alle difficoltà che potranno sorgere in applicazione del regolamento, e tutelare al meglio il proprio patrimonio ed i propri eredi, resta consigliabile farsi assistere da un avvocato internazionalista con specifiche competenze in materia successoria. Lo Studio Legale Reichel, che da anni si occupa di successioni internazionali, sarà al Vostro fianco con la sua competenza e professionalità.


Studio Legale Reichel
Andrea Cominelli
Avvocato