TESTAMENTO BIOLOGICO: COSA POSSO DISPORRE IN CASO DI FUTURA INCAPACITA’ DI AUTODETERMINAZIONE? ORA CI SONO LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

La legge 22.12.2017 n. 219, entrata in vigore il 31.01.2018, ha introdotto nell’ordinamento italiano le c.d. “D.A.T.”, o disposizioni anticipate di trattamento, definite anche “testamento biologico” o “biotestamento”.

Queste, in previsione d’un’eventuale futura incapacità di autodeterminazione, e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, consentono ad ogni persona, maggiorenne e in grado d’intendere e volere, d’esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari.

Le DAT devono essere redatte per iscritto, mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza o presso le strutture sanitarie, nelle Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico lo consentano. Con le medesime forme, esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Le DAT sono esenti da obbligo di registrazione, imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta e tassa.

È anche possibile indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente, purché sia maggiorenne e capace d’intendere e volere. Il fiduciario rappresenta l’interessato nelle relazioni col medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese, in tutto o in parte, anche in accordo col fiduciario, solo qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente oppure sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Andrea Cominelli

Avvocato nello Studio Legale Reichel