{"id":2274,"date":"2024-07-19T06:52:45","date_gmt":"2024-07-19T06:52:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvocato-reichel.com\/?p=2274"},"modified":"2024-07-19T06:52:46","modified_gmt":"2024-07-19T06:52:46","slug":"italia-e-pannelli-solari-la-corsa-agli-incentivi-piu-alti-deuropa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvocato-reichel.com\/it\/italia-e-pannelli-solari-la-corsa-agli-incentivi-piu-alti-deuropa\/","title":{"rendered":"Italia e pannelli solari: la corsa agli incentivi pi\u00f9 alti d\u2019Europa"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il primo passo compiuto dall\u2019Unione Europea verso una strategia a favore dell\u2019energia rinnovabile risale al&nbsp;20.11.1996,&nbsp;quando la Commissione Europea ha adottato il Libro Verde \u201cEnergia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili\u201d, che ha suscitato un vasto ed acceso dibattito incentrato sulle misure prioritarie da attuare a livello comunitario e nazionale al fine di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre le importazioni di petrolio proveniente dai paesi produttori dell\u2019OPEC, dai cui attualmente dipende circa il 50% del nostro approvvigionamento energetico<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La normativa comunitaria e nazionale. Dal Libro Verde dell\u2019Unione Europea al Conto Energia italiano<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il primo passo compiuto dall\u2019Unione Europea verso una strategia a favore dell\u2019energia rinnovabile risale al&nbsp;20.11.1996,&nbsp;quando la Commissione Europea ha adottato il Libro Verde \u201c<em>Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili<\/em>\u201d, che ha suscitato un vasto ed acceso dibattito incentrato sulle misure prioritarie da attuare a livello comunitario e nazionale al fine di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e di ridurre le importazioni di petrolio proveniente dai paesi produttori dell\u2019OPEC, dai cui attualmente dipende circa il 50% del nostro approvvigionamento energetico.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 1997 \u00e8 seguita l\u2019adozione del&nbsp;<em>Libro Bianco per una strategia e un piano di azione della Comunit\u00e0&nbsp;<\/em>e nel 2001 quella del&nbsp;<em>Libro Verde sulla sicurezza dell\u2019approvvigionamento energetico<\/em>, che si \u00e8 occupato anche del tema della dipendenza energetica dei Paesi membri.<\/p>\n\n\n\n<p>In Italia, l\u2019impulso maggiore alla promozione delle fonti rinnovabili \u00e8 avvenuto con la direttiva 2001\/77\/CE a cui \u00e8 stata data attuazione con il D.lgs. n.&nbsp;387\/2003&nbsp;(G.U. 31.01.2004 n. 25) con il quale da un lato \u00e8 stata prevista la semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti nel rispetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e dall\u2019altra \u00e8 stato introdotto un sistema di incentivi miranti alla diffusione delle fonti rinnovabili nella produzione energetica.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il recepimento nel diritto italiano. La procedura amministrativa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>In applicazione dell\u2019art. 6 della Direttiva 2001\/77\/CE, l\u2019art. 12 del D.lgs. n.&nbsp;387\/2003&nbsp;dispone che la costruzione e l\u2019esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento e riattivazione nonch\u00e9 le opere e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all\u2019esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province. Il procedimento di autorizzazione deve giungere a conclusione entro un termine massimo di 180 giorni. Il rilascio dell\u2019autorizzazione deve contenere l\u2019obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell\u2019impianto.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 12, comma 7, del D.lgs. n.&nbsp;387\/2003,&nbsp;riconosce la possibilit\u00e0 di realizzare gli impianti anche in zone urbanisticamente considerate agricole, soprattutto in considerazione della finalit\u00e0 di protezione dell\u2019ambiente perseguite dalla predetta attivit\u00e0 imprenditoriale, ampliando conseguentemente le zone e le aree del territorio abilitate a produrre energia, prima limitate alle zone industriali e commerciali.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Gli incentivi previsti dal c.d. Conto Energia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il vero sviluppo del settore si \u00e8 avviato a seguito dell\u2019emanazione del decreto del 19.02.2007 del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell\u2019Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, in attuazione dell\u2019art. 7 del citato D.lgs. n.&nbsp;387\/2003,&nbsp;ha introdotto la nuova disciplina del c.d. Conto Energia.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Conto Energia \u00e8 un&nbsp;<strong>programma di incentivazione<\/strong>&nbsp;che nasce con l\u2019obiettivo di supportare&nbsp;<strong>la diffusione del fotovoltaico in Italia<\/strong>, ai sensi del quale l\u2019energia prodotta da impianti fotovoltaici ha diritto ad una tariffa incentivante che varia in considerazione della potenza nominale e della tipologia dell\u2019impianto (integrato, semintegrato o non integrato).<\/p>\n\n\n\n<p>La tariffa incentivante \u00e8 riconosciuta per un periodo di vent\u2019anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell\u2019impianto e rimane costante per l\u2019intero periodo di incentivazione. Tale previsione ha notevolmente favorito lo sviluppo del settore proprio in virt\u00f9 della redditivit\u00e0 costante dell\u2019investimento, garantita dalla tariffa incentivante.<\/p>\n\n\n\n<p>A partire dall\u2019anno 2009, con decreti da emanarsi con cadenza biennale, sono state ridefinite le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi al 2010.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La terza edizione del sistema incentivante \u00e8 entrata ufficialmente in vigore il 01.01.2011 e scadr\u00e0 il&nbsp;31.12.2013.&nbsp;<\/strong>I soggetti responsabili, ammessi a beneficiare degli incentivi, sono persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici o condomini di unit\u00e0 immobiliari ovvero di edifici. Pur mantenendo invariata la struttura essenziale del meccanismo incentivante, ci sono importanti novit\u00e0 a partire dal 2011 che riguardano in primis le tariffe economiche, le classi di potenza e le tipologie di impianti incentivati.&nbsp; In pi\u00f9 vengono introdotti dei premi per favorire l\u2019abbinamento del fotovoltaico ad un uso efficiente dell\u2019energia, per incentivare la sostituzione di eternit&nbsp;e la loro installazione in aree particolari come discariche, cave, aree ex industriali e siti da bonificare.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Guida agli investimenti: la qualificazione giuridica degli impianti fotovoltaici<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Il primo passo da compiere per coloro che intendono investire in Italia \u00e8 quello di valutare quale tipologia di contratto stipulare in loco, tenendo in considerazione i costi ed i rischi sottesi alla soluzione prescelta.<\/p>\n\n\n\n<p>In via preliminare, al fine di poter compiere tale valutazione, \u00e8 necessario qualificare giuridicamente gli impianti fotovoltaici, ovvero stabilire se essi appartengano alla specie del beni mobili o dei beni immobili. Tecnicamente l\u2019impianto fotovoltaico \u00e8 composto da una serie di componenti collegati funzionalmente tra loro tramite cavi elettrici e strutture di sostegno ed include: a) Dei moduli o pannelli fotovoltaici, cio\u00e8 i dispositivi in grado di convertire l\u2019energia solare direttamente in energia elettrica; b) Un&nbsp;<em>inverter,&nbsp;<\/em>cio\u00e8 il componente che trasforma la corrente continua prodotta dai pannelli fotovoltaici in corrente alternata; c) Un misuratore, cio\u00e8 il dispositivo atto a quantificare l\u2019energia elettrica totale prodotta dall\u2019impianto fotovoltaico; d) Un contatore di rete, dispositivo atto a quantificare l\u2019energia elettrica effettivamente immessa in rete, al netto di eventuali autoconsumi; e) Dei cablaggi, ossia cavi elettrici che trasportano l\u2019energia prodotta dai pannelli all\u2019inverter; f) Dei cavi elettrici che dall\u2019inverter permettono l\u2019immissione dell\u2019energia elettrica, trasformata in alternata, direttamente alla rete.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo quanto dispone l\u2019art. 2 comma 1 del D.M.&nbsp;19.02.2007,&nbsp;l\u2019impianto fotovoltaico pu\u00f2 essere: non integrato, ossia con moduli ubicati al suolo; parzialmente integrato, se i pannelli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; totalmente integrato, se i moduli sono architettonicamente integrati nei predetti elementi di arredo urbano e viario, superfici e fabbricati. Sulla base della descrizione di un impianto fotovoltaico, costituito da singoli elementi mobili, si pone la possibile configurazione dello stesso come bene immobile, per effetto dell\u2019incorporazione al terreno o alla costruzione cui viene installato o collocato.<\/p>\n\n\n\n<p>La disciplina civilistica dalla quale va desunta la qualifica di un bene come immobile oppure come mobile \u00e8 contenuta nell\u2019art. 812 cod. civ. Secondo il comma 1, il suolo, le sorgenti, i corsi d\u2019acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ci\u00f2 che naturalmente o artificialmente \u00e8 incorporato al suolo, costituiscono bene immobile. Qualsiasi costruzione che sia incorporata o materialmente congiunta al suolo, anche a scopo transitorio, \u00e8 qualificata come bene immobile. La cosa incorporata perde la sua autonomia fisica o anche giuridica quando sia impossibile procedere alla sua separazione senza causarne la contemporanea dissoluzione o sostanziale alterazione. Secondo i criteri sopra richiamati \u00e8 stato dichiarato immobile un distributore self service di benzina; sono considerati immobili, ancorch\u00e9 non organicamente fissati al suolo, i chioschi, le baracche e le capanne, i frantoi per olive, assicurati al suolo da opere murarie, i serbatoi comunque incorporati al suolo, considerati non isolatamente dalla massa che in essi si raccoglie, ma un tutt\u2019uno con essa.<\/p>\n\n\n\n<p>La nozione di bene mobile \u00e8 invece determinata in via di esclusione, sicch\u00e9 sono ricompresi tra i beni mobili tutti quelli che non sono riconducibili alla categoria degli immobili. In estrema sintesi, si pu\u00f2 affermare che non sono ritenute decisive le modalit\u00e0 tecniche con le quali un bene mobile viene infisso in un bene immobile, al fine di stabilire se il bene mobile debba essere poi considerato mobile o immobile (per incorporazione). Ci\u00f2 che rileva \u00e8 che il bene mobile divenga una parte strutturale del bene immobile con la creazione di un bene complesso da cui consegua la perdita dell\u2019autonomia fisica e giuridica del bene mobile.<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla base dei principi sopra enunciati si pu\u00f2 affermare che, considerando le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti fotovoltaici intesi come complesso di componenti tra loro collegati mediante strutture metalliche, cavi e cablaggi elettrici, questi ultimi, anche se fossero collocati su un edificio (quali impianti integrati o semintegrati), non darebbero mai luogo all\u2019incorporazione dei beni mobili che li compongono con l\u2019immobile sul quale sono costruiti o collocati, in quanto non incorporati al suolo, ma facilmente separabili ed asportabili dal bene immobile medesimo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le disposizioni catastali e fiscali e la qualificazione civilistica degli impianti fotovoltaici<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Sul tema della qualificazione dell\u2019impianto fotovoltaico quale bene mobile o immobile, si evidenziano le posizioni contrastanti assunte dall\u2019Agenzia del Territorio, da una parte e dall\u2019Agenzia delle Entrate, dall\u2019altra. L\u2019Agenzia del Territorio, che assimila i moduli fotovoltaici alle turbine delle centrali idroelettriche, ritiene che gli impianti in oggetto debbano essere accertati nella categoria catastale \u201cD\/1 Opifici\u201d e che nella determinazione della relativa rendita catastale debbano essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia alla prassi adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche. Al contrario, l\u2019Agenzia delle Entrate, affrontando il tema del trattamento fiscale dei ricavi derivanti dalla vendita dell\u2019energia prodotta in eccesso come componenti del reddito d\u2019impresa, precisa che l\u2019impianto fotovoltaico utilizzato costituisce bene strumentale rispetto all\u2019attivit\u00e0 svolta e che, con riferimento all\u2019impianto fotovoltaico situato su un terreno, esso non costituisce impianto infisso al suolo, proprio in quanto i moduli che lo compongono, cio\u00e8 i pannelli solari, possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalit\u00e0 (circolare 46\/E del&nbsp;19.07.2007;&nbsp;circolare 38 dell\u201911.04.2008). In tal senso si \u00e8 espressa di recente anche la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, che esclude l\u2019assoggettabilit\u00e0 all\u2019ICI dei parchi eolici, non ritenendoli assimilabili ad un opificio industriale (categoria D1 del catasto), bens\u00ec classificabili nella categoria catastale E, perch\u00e9 qualificati dalla normativa vigente come opere di pubblico interesse e di pubblica utilit\u00e0. La tesi sostenuta dall\u2019Agenzia delle Entrate \u00e8 stata nuovamente confermata con la circolare n. 38\/E del&nbsp;23.07.2010,&nbsp;dove proprio in ragione del contrasto sorto con l\u2019Agenzia del Territorio, la prima ribadisce che \u201c<em>l\u2019impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce impianto infisso al suolo in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalit\u00e0.\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il contratto di locazione delle aree adibite all\u2019installazione di impianti fotovoltaici.<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Dopo aver qualificato giuridicamente in termini di bene mobile l\u2019impianto fotovoltaico, bisogna valutare che tipo di contratto \u00e8 consigliabile stipulare al fine di massimizzare i profitti e minimizzare i rischi.&nbsp; Una prima ipotesi \u00e8 quella di acquistare l\u2019area sulla quale si intende installare l\u2019impianto fotovoltaico; diversamente, si potrebbe optare per la costituzione di un diritto reale di superficie, ovvero stipulare un contratto di locazione ultranovennale. Sul tema si \u00e8 acceso un forte dibattito con riferimento all\u2019eventuale operativit\u00e0, in caso di istallazione di impianto fotovoltaico su un\u2019area appartenente a diverso proprietario, del principio dell\u2019accessione di cui all\u2019art. 934 cod. civ. secondo il quale qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, fatte salve le ipotesi particolari e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge. In ragione del fatto che con l\u2019installazione di un impianto fotovoltaico non si verifica alcuna incorporazione, bisogna escludere che nella fattispecie in esame possano ravvisarsi i presupposti in base ai quali opera l\u2019istituto dell\u2019accessione: ad ogni modo, onde evitare il sorgere di qualsiasi controversia, gli effetti dell\u2019art. 934 cod. civ. possono essere esclusi proprio dal titolo che disciplina i rapporti tra proprietario del suolo e proprietario della costruzione o dell\u2019opera esistente sul suolo. Il problema che sorge, a questo punto, \u00e8 quello di verificare quale possa essere il titolo idoneo ad evitare l\u2019operativit\u00e0 dell\u2019accessione.<\/p>\n\n\n\n<p>La dottrina ritiene che l\u2019unico modo per escludere gli effetti dell\u2019accessione sia la costituzione di un diritto reale di superficie. Secondo la giurisprudenza, invece, \u00e8 possibile derogare al principio dell\u2019accessione anche con semplici accordi aventi natura ed effetti obbligatori. Gli unici atti negoziali derogativi dell\u2019accessione ai quali la giurisprudenza nega efficacia sono quelli stipulati in forma verbale: di conseguenza la soluzione ideale sembra quella di stipulare di un contratto di locazione ultranovennale assoggettato a trascrizione ex art. 2643, comma 1 n. 8) cod. civ. Il contratto di locazione ultranovennale, in quanto atto negoziale opponibile ai terzi perch\u00e9 munito di data certa ex art. 2704 cod. civ. e perch\u00e9 trascritto, nel momento in cui &nbsp;attribuisce al conduttore il godimento del terreno e dello spazio ad esso sovrastante, lo legittima a realizzare l\u2019impianto fotovoltaico, del quale quest\u2019ultimo rimane proprietario esclusivo. Nonostante nel contratto di locazione la legittimazione alla realizzazione dell\u2019impianto fotovoltaico possa considerarsi implicitamente accordata in quanto espressione del diritto di godimento del terreno, si consiglia di prevedere espressamente nelle clausole il diritto di costruire gli impianti fotovoltaici, specificando che la propriet\u00e0 degli stessi sar\u00e0 mantenuta in capo al conduttore in deroga all\u2019accessione e che, in ogni momento ed al termine della locazione, per qualsiasi causa, il conduttore avr\u00e0 l\u2019insindacabile diritto di rimuovere ed asportare tutti gli impianti e le strutture realizzate sul suolo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Lo stato attuale degli investimenti<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Un occhio ora ai numeri della corsa al fotovoltaico. In Italia lo stato degli investimenti ha superato ogni aspettativa. Nel giro di un solo anno, dal 2009 al 2010, il numero degli impianti allacciati alla rete \u00e8 cresciuto del 160%, determinando una crescita della potenza prodotta dal fotovoltaico che \u00e8 passata dai 1.142 megawatt registrati a fine 2009 ai 7.000 megawatt di fine 2010. A seguito della cosiddetta Legge salva-Alcoa, circa 55.000 nuovi impianti, con una potenza di 3.771 megawatt, avranno diritto alle tariffe incentivanti 2010 anche se verranno allacciati alla rete entro giugno 2011, a condizione che abbiano terminato i lavori di realizzazione entro il 31 dicembre scorso. In sostanza, la corsa ai vecchi incentivi, pi\u00f9 favorevoli rispetto ai nuovi entrati in vigore all\u2019inizio del 2011, ha provocato il balzo di fine anno.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 2008 il fotovoltaico pesava sulle bollette per 80 milioni, nel 2009 per 270 milioni e nel 2010 si sarebbe fermato a 755 milioni, contando solo gli impianti allacciati. Cifre importanti, ma di gran lunga inferiori a quelle elargite ai produttori delle fonti fossili, che nel 2009 hanno pesato per 900 milioni. Ad ogni modo, i 55.000 nuovi impianti prima o poi verranno allacciati alla rete elettrica e se non si qualificheranno per gli incentivi 2010, beneficeranno di quelli previsti per il 2011, con la conseguenza che gi\u00e0 nel corso di quest\u2019anno si potrebbe raggiungere la quota di 8.000 megawatt fotovoltaici per un peso complessivo di circa 3 miliardi, che il Piano d\u2019Adozione nazionale sulle fonte rinnovabili aveva previsto per l\u2019anno 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine si segnala che proprio in questi giorni il Consiglio dei Ministri ha fatto sapere che anche in caso di raggiungimento del tetto di 8.000 mw, non ci sar\u00e0 nessuno stop agli incentivi per il fotovoltaico, ma che i fondi saranno tagliati gi\u00e0 a partire dal prossimo giugno, anche se, di contro, il ministro dello Sviluppo economico, Paolo Romani, in seguito al disastro nucleare di Fukushima, ha annunciato che il governo rivedr\u00e0 certamente la propria strategia energetica. Al momento in cui si scrive, la bozza del \u201cD.M. incentivi\u201d \u00e8 passata all\u2019esame della Conferenza dei Presidenti di Regione. Occorre, da ultimo, segnalare il ricorso preventivo ai sensi dell\u2019art. 26 del trattato sulla Carta dell\u2019energia, presentato contro lo stato italiano da parte di un gruppo di investitori stranieri preoccupati per la sorte dei denari gi\u00e0 investiti proprio in previsione di una certa misura di incentivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il consiglio: affrettatevi, prestando attenzione alle ultime novit\u00e0 in materia (in primis, la misura degli incentivi).<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Studio Legale Reichel &#8211; Doris Reichel &#8211; Avvocato\/Rechtsanw\u00e4ltin <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il presente documento \u00e8 stato elaborato interamente dallo Studio Legale Reichel. Tutti i diritti sono riservati. Il documento \u00e8 soggetto alle norme nazionali ed internazionali sul copyright. Lo Studio, fatta salva ogni eventuale azione a tutela dei propri diritti, declina ogni responsabilit\u00e0 in ordine all\u2019utilizzo improprio del testo o di parti di esso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il primo passo compiuto dall\u2019Unione Europea verso una strategia a favore dell\u2019energia rinnovabile risale al&nbsp;20.11.1996,&nbsp;quando la Commissione Europea ha adottato il Libro Verde \u201cEnergia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili\u201d, che ha suscitato un vasto ed acceso dibattito incentrato sulle misure prioritarie da attuare a livello comunitario e nazionale al fine di incentivare la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1976,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[],"class_list":["post-2274","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-energie-rinnovabili","entry","has-media"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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