Permesso di costruire: vale il silenzio-assenso!

Lo Sportello Unico deve rispondere entro 30 giorni. In mancanza, la domanda del cittadino viene considerata accolta e si può dar inizio alla costruzione.    

Il “Decreto del Fare” (Decreto Legge 69/2013 convertito nella Legge 09.08.2013 n. 98) ridefinisce il “silenzio assenso” in edilizia, in relazione al permesso di costruire: il Comune (in persona del dirigente lo sportello Unico) ha 30 giorni per rispondere all’istanza: in mancanza, questa si considera accolta e si potrà iniziare l’attività edilizia.

Soltanto se vi sono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, il provvedimento necessario per costruire deve essere invece espresso (cioè scritto, non tacito) e potrà essere:

  1. Un rifiuto (che va comunicato entro 5 giorni) da parte dell’autorità che gestisce il vincolo;
  2. Il silenzio da parte del Comune per i 30 giorni successivi che equivale ad un rifiuto ed è impugnabile entro 60 giorni davanti al TAR;
  3. Un parere favorevole dell’autorità di vincolo contrastante con un rifiuto del Comune: in tal caso è previsto il ricorso al Tar;
  4. Un parere favorevole dell’autorità di vincolo con il silenzio del Comune: l’interessato potrà attivare un potere sostitutivo entro 7 giorni.

Studio Legale Reichel
Avv. Andrea Cominelli