Divorzio breve per coppie miste

Dal giugno 2012, l’applicazione del Regolamento UE n. 1259/10, adottato il 20.12.10 ed applicabile in Italia dal 21.06.2012, consente alle coppie di diversa nazionalità di ottenere il divorzio breve anche in Italia.

Le coppie di coniugi composte da almeno un soggetto che abbia la cittadinanza o la residenza in uno dei 14 Stati aderenti al citato regolamento (Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria), possono ottenere direttamente il divorzio in Italia senza attendere i tre anni di separazione previsti dall’ordinamento italiano.

Le coppie miste possono dunque chiedere al giudice italiano di pronunciarsi sulla base dellalegislazione straniera di uno dei coniugi, più favorevole al loro caso. Da notare che tale facoltà è estesa anche alle coppie formate da cittadini extracomunitari ma residenti in uno degli stati contraenti(ad esempio due americani residenti in Italia).

I coniugi devono indicare, in un preventivo accordo, la legge che vogliono sia applicata al loro caso. Tale accordo potrà essere modificato o concluso al più tardi nel momento della proposizione della domanda al Tribunale o, ove consentito, anche a procedimento già avviato (facoltà concessa dalla legge italiana).

Da ultimo, i limiti del detto regolamento. Esso non trova applicazione in alcune importanti questioni di solito legate alla crisi coniugale, quali:

  • Annullamento del matrimonio;
  • Questioni patrimoniali tra i coniugi (ad es., l’assegno di mantenimento);
  • Responsabilità genitoriale ed affidamento della prole.

In queste materie, il giudice deciderà in base alla legge nazionale del Foro al quale la coppia s’è rivolta.


Studio Legale Reichel
Andrea Cominelli
Avvocato