SI PUO’ TUTELARE LA CASA DAI CREDITORI CEDENDONE LA NUDA PROPRIETA’ E RISERVANDOSI L’USUFRUTTO? QUEST’ULTIMO È PIGNORABILE?

Chi avesse dei debiti e volesse mettere la propria abitazione al sicuro dai creditori e da un eventuale pignoramento immobiliare, lo potrebbe fare cedendo la nuda proprietà dell’abitazione e riservandosene l’usufrutto?  

L’usufrutto è pignorabile?

Cosa potrebbero fare i creditori qualora si accorgessero che il debitore non è più proprietario della sua casa?

Innanzitutto, chi avesse intenzione di cedere la nuda proprietà della casa in cui vive, deve decidere se intende venderla o donarla. La vendita è più sicura della donazione che, invece, è attaccabile sia dai creditori che dagli eredi: tuttavia, la vendita è più costosa sotto il profilo fiscale. Bisogna inoltre guardarsi anche dalle donazioni simulate (ad esempio, se il prezzo di vendita non viene versato dall’acquirente o viene pattuito un corrispettivo irrisorio). In tali casi, la simulazione può essere contestata da chiunque fino a 10 anni dopo.

La cessione della nuda proprietà, inoltre, è revocabile: i creditori possono esercitare la cosiddetta azione revocatoria, entro massimo cinque anni dalla cessione. E, a tal proposito, è più facile revocare una donazione che una vendita: nella vendita, infatti, il creditore deve dimostrare che il terzo acquirente fosse a conoscenza del debito già contratto dal venditore.

Ma trattiamo, infine, dell’usufrutto: si può pignorare o no?

In quanto diritto reale, l’usufrutto può essere pignorato. La durata dell’usufrutto, però, anche a seguito di aggiudicazione dopo il pignoramento, resta sempre quella indicata nel contratto di cessione dell’usufrutto stesso e, se non specificata, è pari alla vita dell’usufruttuario. L’usufrutto cioè non può proseguire dopo la morte dell’usufruttuario, con la conseguenza che, se l’usufruttuario fosse molto anziano, nell’esecuzione forzata, il suo diritto di usufrutto (che ormai volge a scadenza) non sarebbe molto appetibile e le aste potrebbero andar deserte. D’altro lato, però, poiché col pignoramento il debitore sarebbe costretto a lasciare l’immobile, di conseguenza potrebbe essere costretto a trovare un accordo con il creditore.

Come evitare il pignoramento dell’usufrutto?

In conclusione, poiché non v’è modo d’evitare il pignoramento dell’usufrutto, al debitore che intendesse mettere al riparo l’immobile dai creditori converrebbe allora riservarsi – piuttosto che l’usufrutto – il diritto di abitazione che, invece, non è pignorabile perché il Codice Civile vieta la cessione o qualsiasi altro tipo di trasferimento – sia volontario che forzoso – del diritto di abitazione.

Anche la giurisprudenza dominante ritiene impignorabile il diritto di abitazione, trattandosi di un diritto fondato sulla necessità d’assolvere le esigenze abitative della famiglia del suo titolare.

Andrea Cominelli

Avvocato nello Studio Legale Reichel