Silenzio-assenso in materia edilizia, si può costruire anche se il progetto non è conforme alle norme urbanistiche. La sentenza 2179/2026 del Consiglio di Stato
Nel diritto urbanistico irrompe un principio rivoluzionario: il silenzio-assenso sul permesso di costruire può formarsi anche quando le opere non sono conformi alle regole urbanistiche: lo afferma la sentenza n. 2179 del 2026 del Consiglio di Stato.
Ma cos’è il silenzio-assenso? È una regola secondo la quale, se viene presentata una domanda di permesso di costruire e il Comune non risponde nei termini di legge, il silenzio equivale ad accoglimento della domanda.
Il Consiglio di Stato, nella sentenza citata, ha stabilito che il silenzio-assenso possa formarsi anche in assenza di conformità urbanistica. Punto chiave: il silenzio-assenso non serve a certificare la legittimità del progetto, ma a definire l’iter in caso d’inerzia dell’amministrazione.
Restano solo due ipotesi in cui il meccanismo del silenzio-assenso non opera: quando la domanda è incompleta (ad esempio, manca il progetto); o quando la domanda non è conforme al modello di legge (ad esempio, se è stato avviato un iter con una S.C.I.A. e non con un permesso di costruire).
In definitiva, la massima autorità amministrativa rimarca che la formazione del titolo edilizio dipende solo dalla risposta (o non risposta) dell’amministrazione. La ratio della pronuncia sta nel punire l’inerzia della Pubblica Amministrazione.
Questa rivoluzionaria sentenza del Consiglio di Stato avrà effetti molto rilevanti: i Comuni dovranno esaminare le pratiche celermente, perché basta il decorso dei termini per far nascere un titolo edilizio e anche opere non conformi potranno diventare legittime.

