Gli stranieri ed il posto barca in Italia Regime e modalità d’acquisizione

Quali problemi si pongono allo straniero che intende acquistare un posto barca in Italia? Si tratta poi davvero di acquisto? Che cosa occorre sapere? Una tematica che, grazie allo sviluppo del turismo da diporto, è solo apparentemente minore ma davvero sui generis ed in relazione alla quale lo Studio Legale Reichel è in grado di fornire assistenza e consulenza appropriate.  

La fattispecie

L’Italia possiede circa 7.500 Km di coste: una parte assai rilevante del territorio nazionale affaccia dunque sul mare. Lo sviluppo del turismo ha comportato un costante e progressivo incremento, nei porti delle località costiere, della domanda relativa alle strutture destinate allo stazionamento ed al ricovero delle imbarcazioni.

Il nostro Paese, se confrontato con i Paesi limitrofi dell’Europa occidentale di antica tradizione marinara, ha perseguito lo sviluppo delle attività legate al diporto nautico con un ritardo notevole, sia nella produzione normativa di settore, sia nelle attività promozionali, pubbliche e private.

L’acquisizione del cosiddetto “posto barca”, in virtù della legislazione vigente e della correlata burocrazia, presenta conseguentemente non pochi problemi. Quando poi l’individuo che si trova alle prese con simili problematiche è straniero, l’insieme degli adempimenti necessari può apparire come un inestricabile ginepraio.

La normativa:

Il concetto di “posto barca” e la sua natura.

Le norme che reggono e disciplinano l’uso del demanio marittimo sono tutte contenute nel titolo II, capo I, del Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento mentre il rapporto fra ente concessionario ed utilizzatori è regolato dal diritto privato, mantenendosi così l’utilizzazione degli spazi interni all’approdo turistico da parte degli utenti in una sorta di limbo giuridico dove le sovrapposizioni tra diritto pubblico amministrativo marittimo e diritto privato generano confusioni ed incertezza. L’atto di concessione disciplina infatti il rapporto di diritto pubblico tra l’Amministrazione concedente e l’ente concessionario, mentre il rapporto, necessariamente di diritto privato, che intercorre tra il concessionario e il terzo diportista, utente degli spazi interni al porto turistico, non trova invece collocazione nell’ambito del diritto amministrativo e, di fatto, l’Amministrazione concedente non riconosce, ritenendoli ad essa inopponibili, i rapporti intercorsi tra le parti contraenti (concessionario e cosiddetto acquirente del posto barca) .

Vigendo l’attuale sistema, impropriamente oggi dunque si parla di „acquisto del posto barca“, intendendosi comunemente, con tale definizione, l’utilizzazione a titolo oneroso per un periodo di tempo definito da parte di un privato d’un tratto lineare di banchina ove si attracca, ormeggiando l’imbarcazione con cime di ritenzione a terra e lo specchio acqueo necessario a contenere l’imbarcazione stessa. Entrambi i detti elementi che caratterizzano il posto barca appartengono necessariamente al demanio marittimo naturale (specchio acqueo marino) e al demanio marittimo portuale (rappresentato dalla struttura artificiale, definita banchina, anch’essa appartenente al pubblico demanio marittimo come sua pertinenza). Tale circostanza riconduce l’uso del posto barca nell’ambito del diritto pubblico marittimo ed in particolare del pubblico demanio marittimo che, come tale, è, ai sensi del combinato disposto degli articoli 822 C.C. e 28 del C.N., inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile e, quindi, costituisce un bene extra commercium.

Gli ulteriori passaggi tra successivi “acquirenti” del medesimo posto barca.

La demanialità dell’oggetto del contratto rende nullo l’acquisto improprio del posto barca ed anche i successivi trasferimenti a qualsiasi titolo avvenuti. L’ulteriore passaggio tra terzo e terzo avente per oggetto un bene extra-commercium per definizione, imperando l’attuale normativa, richiede l’utilizzo della massima oculatezza nell’acquisto d’uso di un posto barca o di spazi marittimi o strutture ricompresi nell’approdo turistico, soprattutto se l’uso previsto è prolungato nel tempo, atteso che la demanialità dei beni li riconnette comunque alla vigente normativa di diritto pubblico marittimo con tutte le restrizioni e i rischi insiti per l’uso da parte di un terzo, non concessionario, di tali beni. La natura pubblica di Enti territoriali che gestiscano direttamente l’approdo, o la capacità economica di grandi aziende che dovessero assumere la veste di concessionario di un approdo turistico, costituisce naturalmente migliore garanzia per gli utenti rispetto al rischio del fallimento del concessionario, loro eventuale dante causa per l’uso del posto barca, soprattutto se questo fosse previsto per un periodo di tempo abbastanza lungo. La realtà odierna ha visto le competenze demaniali marittime transitare alle Regioni con formule di gestione dei beni alquanto diverse e tra esse non ancora coordinate.

Lo studio, forte dell’esperienza maturata nel settore, offre ai propri clienti la consulenza e l’assistenza necessarie per l’acquisizione del posto barca.


Studio Legale Reichel
Avv. Andrea Cominelli