L’accordo italo-svizzero e l’articolo 79a-d della legge sulla circolazione stradale
L’accordo italo-svizzero sul risarcimento dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale pertiene alla gestione dei sinistri automobilistici che coinvolgono veicoli immatricolati sia in Italia che in Svizzera. A fine anni ’70 il legislatore ha inteso semplificare le procedure assicurative e giuridiche in caso di incidenti transfrontalieri. In questo senso, vennero introdotti meccanismi volti a facilitare la gestione dei sinistri per i danneggiati. Al livello legislativo interno in Svizzera l’articolo 79a-d, della legge sulla circolazione stradale prevede un centro che fornisce informazioni alle parti lese e alle assicurazioni sociali. Inoltre, è previsto l’obbligo a carico delle assicurazioni di designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri all’estero. Incombe in capo alle assicurazioni e in capo ai mandatari per la liquidazione dei sinistri all’estero l’obbligo di presentare entro il terzo mese dall’incidente un’offerta di risarcimento, nonché l’obbligo di presentare un organismo d’indennizzo presso il quale le parti lese domiciliate in Svizzera possono far valere le loro pretese.
Parità di diritti nel caso di incidenti transfrontalieri
L’accordo in analisi prevede innanzitutto una parità di trattamento nel caso di incidenti transfrontalieri. In altri termini cittadini di uno dei due Stati, danneggiati da un veicolo a motore nell’altro Stato, per quel concerne il risarcimento dei danni, possiedono gli stessi diritti nei confronti degli appositi organismi come i cittadini dello Stato in cui l’incidente è avvenuto. Non rileva neppure che il danno sia cagionato da un veicolo straniero, da un veicolo non coperto da assicurazione o non identificato. Ciò vale anche nei confronti dei detentori di veicoli dispensati dall’assicurazione obbligatoria, come ad esempio i detentori di veicoli statali in Svizzera. Sono però esclusi i ciclomotori e le macchine agricole aventi stazionamento abituale in Italia salvo che detti veicoli non siano assoggettati all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli a motore. I cittadini italiani possono richiedere, nei confronti dell’organismo svizzero, un indennizzo nei limiti degli importi minimi assicurativi previsti dalla legislazione italiana in vigore al momento del sinistro. Sono assimilate ai cittadini di uno dei due Stati contraenti le persone domiciliate nel suo territorio.
Riconoscimento delle polizze assicurative
Elementi chiave dell’accordo è il riconoscimento delle polizze assicurative. Le polizze assicurative obbligatorie stipulate in Italia sono valide anche in Svizzera e viceversa. Ciò consente ai conducenti italiani di viaggiare in Svizzera senza dover stipulare una polizza assicurativa aggiuntiva per quel territorio.
Dove avanzare le pretese risarcitorie
Chi è incorso in un sinistro in Svizzera con un veicolo immatricolato in Italia, quindi, può fare richiesta di risarcimento direttamente nel proprio Paese. Le compagnie assicurative in Svizzera devono premunirsi di un rappresentante in Italia (e viceversa). Questo rappresentante si occuperà di seguire la tua pratica e agevolare il risarcimento.