Nuova mediazione: solito pasticcio all’italiana

Quale, ad oggi, la situazione della mediazione? Come il Parlamento italiano ha gentilmente omaggiato gli organismi di conciliazione.    

Da qualche tempi in qua, gli italiani hanno un nuovo tema scottante sul quale – alle solite – dividersi e litigare: la mediazione. Introdotta quasi a forza, temporaneamente tolta di mezzo, quindi reintrodotta con qualche correzione che – sempre alle solite – favorisce le arcinote camarille.

Che cosa intendiamo dire con ciò? Qual è l’attuale situazione? Procediamo con ordine.

Il c.d. “decreto del fare” (Decreto Legge 69/2013 convertito nella Legge 09.08.2013 n. 98), con l’obiettivo dichiarato di ridurre la mole di cause pendenti avanti i Tribunali, aveva previsto il seguente duplice meccanismo di disincentivazione:

  •  Obbligo del tentativo di mediazione avanti ad un organismo di mediazione, come condizione di procedibilità della causa in Tribunale;
  •  Obbligo per il giudice, una volta introdotta la causa, di sottoporre alle parti una proposta di conciliazione, con valutazione in sentenza del rifiuto ingiustificato.

Il vantaggio (per il cittadino) di tale sistema consisteva tutto nell’efficacia “intimidatoria” del secondo meccanismo, con la proposta del giudice considerata alla stregua d’un vero e proprio “avvertimento”, una sorta di vera e propria anticipazione (lecita) del contenuto della sentenza.

Lo svantaggio (per i mediatori) consisteva invece nell’assai probabile fallimento, nella stragrande maggioranza dei casi, del tentativo di conciliazione davanti al mediatore, per almeno due ragioni: demandare la decisione al giudice, rimettendosi alla sua “sentenza anticipata” e (soprattutto!) non pagare l’indennità al mediatore, prevedendo la legge la totale gratuità della mediazione qualora al primo incontro non si raggiunga l’accordo.

L’effetto, per la galassia del “business mediazione”, sarebbe stato intuitivo quanto dirompente: con un siffatto sistema, nessun organismo di mediazione avrebbe mai incassato un euro! Una volta resisi conto della “svista” (vantaggio per i cittadini, disastro per la corporazione di turno), occorreva intervenire urgentemente e drasticamente. Ed è ciò che è puntualmente avvenuto, con lo stravolgimento, da parte del Parlamento, del testo originale del “decreto del fare”. La legge di conversione ha infatti eliminato l’obbligatorietà della proposta conciliativa del giudice (che ora la formula solo se è possibile) e  le penalità per chi rifiuta la proposta.

Così, tolta di mezzo l’improvvida minaccia del giudice, per definire la controversia, sempre più parti probabilmente accetteranno di chiudere la vertenza avanti il mediatore, pagando – questo il punto saliente – il relativo contributo.

Omettiamo ogni commento…


Studio Legale Reichel
Avv. Andrea Cominelli