L’audizione “indiretta” del minore nei giudizi di separazione personale dei coniugi: una rivoluzione copernicana o una clamorosa involuzione?

Nei giudizi di separazione personale dei coniugi diventa obbligatorio ascoltare il figlio minore: quest’ultimo potrà decidere in merito all’assegnazione, alla residenza ed alle visite.

La legge 219/2012, che ha equiparato i figli legittimi a quelli naturali, ha parimenti inserito un nuovo articolo nel codice Civile, il 315-bis, che potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per i processi di separazione personale dei coniugi.

La novella prevede infatti che il figlio minorenne che abbia compiuto 12 anni ovvero anche infradodicenne, purché ritenuto capace di discernimento, ha diritto d’essere ascoltato in tutte le questioni ed i temi riguardanti la separazione dei genitori ma che lo riguardino. In primis, naturalmente, le decisioni in materia di affidamento (condiviso od esclusivo) e sul diritto di visita spettante al genitore non più coabitante col minore per effetto della separazione.

Il nuovo istituto è già stato nomeato “audizione indiretta”: il minore viene ascoltato per stabilire quale sia la miglior soluzione per lui. Per evitare al minore il trauma da aula di tribunale, l’audizione sarà condotta da un esperto in psicologia infantile iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale (C.T.U.), nominato dal giudice. Il C.T.U. dovrà innanzitutto chiarire al giudice se ritiene il minore dotato della capacità di discernimento; quindi dovrà illustrare la metodologia che intende seguire per procedere all’audizione indiretta.

Durante l’audizione, il C.T.U. cercherà, instaurando un rapporto il più confidenziale possibile col minore, di far esprimere a quest’ultimo la sua opinione sulla crisi familiare, sulla preferenza per il proprio pernottamento presso l’uno o l’altro dei genitori e per la residenza.

Quasi superfluo aggiungere che il provvedimento abbia già diviso interpreti ed operatori: alcuni stimando doveroso un provvedimento che finalmente consenta al diretto interessato di decidere circa gli aspetti prevalenti della sua nuova vita di figlio di genitori separati; altri, viceversa, ritenendo simile facoltà di decisione esorbitante l’età e la maturità d’un ragazzo. Sarà interessante verificare quale portata avrà il provvedimento nella prassi giudiziaria.


Studio Legale Reichel
Avv. Andrea Cominelli