Lo scioglimento della comunione: prescrizione e decorrenza dell’azione di divisione dei beni

Che cosa avviene, allo scioglimento della comunione legale, dei beni che costituiscono il patrimonio comune dei coniugi? Nel caso di beni fruttiferi, può il coniuge non proprietario chiedere il rimborso dei frutti all’altro coniuge?    

Intervenuto lo scioglimento della comunione legale fra i coniugi per effetto d’uno dei casi tassativi indicati nell’art. 191 c.c. (dichiarazione d’assenza o di morte presunta; annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio; separazione personale; separazione giudiziale dei beni; mutamento convenzionale del regime patrimoniale; fallimento), ciascuno dei coniugi può domandare al Tribunale la divisione del patrimonio comune.

I frutti civili derivanti da beni appartenuti ad uno solo dei coniugi (caso tipico: i proventi della locazione d’un immobile acquistato prima del matrimonio da uno solo dei coniugi), rientranti nella comunione per espressa previsione dell’art. 177, lett. b), c.c., allo scioglimento di questa, ove non consumati, costituiscono la cosiddetta “comunione de residuo”.

La natura giuridica di tale comunione fa insorgere, in capo al coniuge non proprietario, in conseguenza dello scioglimento della comunione, un vero e proprio diritto di credito nei confronti dell’altro coniuge per la restituzione della propria quota (50 %) dei frutti.

Le azioni previste dalla legge per domandare rimborsi e restituzioni o la divisione dei beni sono rispettivamente quelle indicate dagli articoli 192 e 194 c.c. Ci si domanda quale sia il termine di decorrenza di dette azioni e quale quello di prescrizione dei relativi diritti.

Riguardo al primo profilo, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che l’azione sia proponibile con decorrenza dal passaggio in giudicato della pronuncia dello scioglimento della comunione (e non dalla proposizione della relativa domanda, come da alcuni sostenuto).

Quanto invece alla prescrizione, in assenza di espressa previsione normativa, in generale, salvo un verso termine più breve previsto dalla legge per particolari categorie di frutti, deve ritenersi applicabile il termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.).


Studio Legale Reichel
Andrea Cominelli
Rechtsanwältin