Sempre più cittadini svizzeri acquistano immobili in Italia, attratti dalla vicinanza geografica, dall’interesse per il mercato immobiliare italiano e dalle possibilità di investimento o semplicemente per trascorrere periodi di vacanza nel bel Paese.
Tuttavia, proprio a causa delle differenze linguistiche e delle regole di reciprocità che disciplinano gli acquisti immobiliari da parte di cittadini stranieri, non è raro che si creino equivoci sulla reale portata dei documenti sottoscritti.
Uno degli errori più frequenti riguarda il contratto preliminare di compravendita, anche chiamato volgarmente “compromesso”. Molti acquirenti, infatti, son convinti che la firma del preliminare comporti già il trasferimento della proprietà dell’immobile. In realtà, non è proprio così. Il contratto preliminare ha infatti la funzione di impegnare le parti a concludere successivamente il contratto definitivo, stabilendo i principali termini dell’accordo, come per esempio il prezzo, le modalità di pagamento e le tempistiche della transazione commerciale. L’equivoco emerge con particolare evidenza in occasione delle aperture delle successioni ereditarie. Molto spesso gli eredi di cittadini svizzeri scoprono che il defunto padre aveva sottoscritto soltanto un contratto preliminare, senza mai stipulare il rogito notarile. In tali casi, infatti, l’immobile non rientra automaticamente a far parte del patrimonio ereditario come bene di proprietà del defunto, poiché il trasferimento della proprietà non si è mai perfezionato. In definitiva, è fondamentale distinguere tra l’obbligo di acquistare o vendere, che nasce con il contratto preliminare e il trasferimento della proprietà che avviene con il rogito notarile.
Una corretta assistenza legale fin dalle prime fasi dell’operazione rappresenta il modo migliore per prevenire incomprensioni e garantire che l’investimento immobiliare sia pienamente conforme al diritto italiano.
Avv. Doris Reichel

